Tipologie di Contratto di Consulenza

Post on 06 Agosto 2012
by Avv. Nicola Ferrante

Servizi legali per la redazione di contratti di consulenza

Il mercato della consulenza è molto vario e differenziato. Troviamo due modelli di riferimento: il modello di stampo americano (adottato anche in Inghilterra e Germania) dove il mercato delle consulenze detiene un elevato fatturato e una dimensione notevole , intesa come aggregazione fra consulenti (si pensi ad esempio ad uno studio con decine di professionisti associati); e un diverso modello (adottato dall’Italia e dai paesi latini) che si sostanzia in un notevole numero di professionisti individuali dislocati su tutto il territorio, generando quindi una elevata dispersività ma nel contempo una maggiore flessibilità verso il cliente.

Di seguito vengono elencate le figure di consulenti più operative nel contesto odierno, specificando la loro funzione. Tali figure sono:

Il consulente aziendale

E’ il soggetto esterno all’azienda che si occupa tipicamente di: analisi della situazione aziendale, delle prospettive e delle risorse, progettazione dei piani d’intervento aziendale (es piani anti crisi) e controllo sull’attuazione di quest’ultimi. Il ricorso a questa tipologia di contratto da parte dell’azienda  è finalizzato ad ottenere valutazioni indipendenti e obiettive su determinati contesti (basti pensare alla mutazione del settore merceologico aziendale).

Il consulente finanziario

Chi si occupa di: negoziazione per proprio conto o per terzi, ovvero sia per conto proprio che per terzi, di valori mobiliari, collocamento e distribuzione di valori mobiliari, gestione di patrimoni, raccolta di ordini d’acquisto e qualunque altra operazione di attività d’intermediazione o organizzazione dei mercati mobiliari, è soprannominato “consulente finanziario”. Per intraprendere questa attività in modo lecito, è necessaria l’iscrizione ad un apposito albo. Grazie alla direttiva europea che si occupò della libera circolazione dei servizi finanziari, l’esercizio dell’attività finanziaria non è più riservata esclusivamente alle società autorizzate ma a qualsiasi (salvo i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dal testo unico finanziario) persona fisica o giuridica. Il consulente finanziario, essendo un professionista, deve adempiere alla sua obbligazione secondo la diligenza professionale. Per effettuare un corretto adempimento il consulente, per raccogliere le informazioni necessarie e per gestire al meglio il portafoglio del cliente, è tenuto  a far compilare a quest’ultimo un questionario per conoscere gli obiettivi e le speranze di guadagno. Successivamente, una volta definiti gli obiettivi, il consulente chiede al proprio cliente informazioni sulle risorse da destinare sia in termini di capitale iniziale che di flussi. Una volta esaurita questa procedura il consulente effettuerà un personal financial planning dove verifica e valuta la potenzialità delle risorse destinate dal cliente al fine del raggiungimento dell’obiettivo.  Da notare che in tutto ciò, il consulente deve valutare (ai fini del corretto adempimento), la propensione al rischio da parte del cliente-investitore, le condizioni economiche di quest’ultimo, dell’età e della sua situazione familiare, e svolgere queste operazione  nella massima indipendenza e neutralità.

Il consulente fiscale

E’ il professionista che esercita in forma autonoma abituale e professionale l’attività nell’area dei servizi contabili, fiscali, tributari amministrativi ed aziendali, svolgendo attività di tenuta di contabilità semplificate ed ordinarie, redazioni di bilanci e relative dichiarazioni fiscali, denunce di successione, e qualsiasi altra attività inerente a tributi e tasse. Gli avvocati (tributaristi), i dottori commercialisti e i CAF (centri di assistenza fiscale) si occupano al giorno d’oggi  di assistenza fiscale fornendo il proprio servizio si a persone fisiche (basti pensare al padre di famiglia che si reca presso il CAF per la redazione del 730), sia a persone giuridiche.

La perizia e la consulenza tecnica d’ufficio

Il perito (termine generale) è una persona fisica o giuridica, dotata di una particolare competenza ed esperienza in un determinato settore, il quale fornisce la sua attività a chiunque abbia bisogno di una figura altamente specializzata in una determinata materia (ad esempio l’imprenditore che voglia creare un nuovo tessuto  chiederà una perizia al perito tessile).

Più comunemente, nella prassi giuridica, troviamo la figura del consulente tecnico d’ufficio (CTU) a cui, come perito,  viene riconosciuto il ruolo di ausiliario del giudice. Notiamo che il principale cliente del CTU è proprio il giudice stesso. Quest’ultimo, quando si trova di fronte a particolari “problemi tecnici” (basti pensare quando il giudice accerta un danno, ma non riesce a quantificarlo) può affidare ad un perito (o consulente tecnico) un incarico giudiziale, il quale avrà come oggetto la risoluzione del problema tecnico secondo i parametri della diligenza professionale e della buona fede. Il rapporto che si instaura tra le parti è di tipo pubblicistico. Importante è notare che il parere fornito dal consulente tecnico non è vincolante per il giudice, che può anche dissentire dalle conclusioni contenute nel parere.

Il perito assicurativo

Il perito assicurativo è una figura cruciale nel mondo delle assicurazioni. Il perito valuta i danni derivati da incidenti, furti, incendi, stabilisce i conseguenti risarcimenti,  ed effettua anche le consulenze in base alle quali il costo dei premi delle assicurazioni subisce un aumento. La legge prevede che tali professionisti siano iscritti nel ruolo nazionale dei perito assicurativi. Gli iscritti, non possono essere né lavoratori subordinati o mediatori assicurativi, né riparatori di veicoli meccanici.

Il consulente di infortunistica

Una figura molto simile a quella del perito assicurativo è il consulente di infortunistica il quale fornisce assistenza nelle controversie stragiudiziali (esempio nelle conciliazioni) ai danneggiati da incidenti, i quali chiedono il risarcimento dei danni nei confronti della loro assicurazione. L’attività di questo professionista è volta a dar maggiore efficienza alla capacità di accordo e all’autonomia delle parti, risolvendo i contenziosi  (per quanto sia possibile) in via stragiudiziaria (ossia fuori dall’ordinario processo). Per poter esercitare questa professione sono necessari i requisiti stabiliti da vari disegni di legge, nonché l’iscrizione ad un apposito albo.

Il consulente del lavoro

La complessa gestione dei rapporti di lavoro  ha sensibilizzato le imprese a rivolgersi a professionisti idonei a gestire questa materia e in grado di informare e aiutare le aziende nei complessi adempimenti inerenti al lavoro. Nacque così la  figura del consulente del lavoro, quale professionista che si occupa su delega e rappresentanza del datore di lavoro di: adempimenti amministrativi a organi previdenziali e assistenziali (INPS INAIL), redazione di buste paga, licenziamenti e assunzioni, trasformazioni di rapporti di lavoro, conteggi contributivi, rappresentanza in sede extragiudiziale, selezione e formazione del personale. L’intervento di tale professionista  si svolge solitamente all’interno delle piccole medie imprese. Importante è l’attività di rappresentanza del consulente nei confronti del datore di lavoro, che si sostanzia in un vero e proprio diritto d’intervento ( potere di sostituire tecnicamente il datore di lavoro) nel caso di visita ispettiva da parte dell’ispettorato del lavoro. Per svolgere questa attività professionale, è necessario: conseguire un titolo di studio universitario in materie giuridico-economiche , svolgere un praticantato presso uno studio professionale per due anni e superare un esame di Stato per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale e per l’iscrizione all’Albo.

In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di consulenza, sulla responsabilità del consulente, sulle tipologie di contratto di consulenza e sul mandato nel contratto di consulenza, sulla consulenza tecnica e industrialeconsulenza tecnologica e multimedialeconsulenza commerciale e sul contratto d'opera.

avv. Nicola Ferrante

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