Il Contratto di Consulenza: Responsabilità del Consulente

Post on 20 Settembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Servizi legali per la redazione di contratti di consulenza

Il professionista intellettuale deve utilizzare, nello svolgimento della propria attività, una diligenza qualificata (cfr. Cass. n. 15305/2013, Cass. n. 8826/2007), che presuppone la specifica conoscenza delle regole e delle nozioni tecniche proprie della professione svolta, acquisite attraverso lo studio e l’esperienza. Il consulente deve inoltre rispettare il segreto professionale nei riguardi dei suoi clienti e della sua opera.

La responsabilità del consulente si configura allorché il suo inadempimento (cioè la violazione degli obblighi di diligenza e perizia) determini un danno certo ed effettivo, connesso ad un comportamento doloso o colposo a lui riconducibile (Cfr. Cass. n. 9917/2010). Qualora il committente contesti al consulente un inadempimento contrattuale, dovrà pertanto provare (1) l’esistenza e i termini dell’incarico, (2) che la prestazione non è stata svolta secondo la diligenza professionale per imprudenza e/o imperizia (il consulente risponde anche in ipotesi di colpa lieve), nonché (3) il nesso causale tra il danno e la condotta del professionista. A tale regola di responsabilità fa eccezione il caso in cui il professionista debba risolvere problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso l’ordinamento valuta la responsabilità del professionale con minor vigore, limitandola ai casi di dolo e colpa grave. In questo caso il consulente non è responsabile per le conseguenze dovute a casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che si trovi ad affrontare. In ogni caso, il consulente deve sempre comunicare al proprio cliente le difficoltà tecniche e i probabili insuccessi che potrebbero verificarsi: basti pensare, ad esempio, al chirurgo che deve esporre i rischi di una particolare operazione chirurgica, o al consulente d’investimento, che deve sempre e puntualmente informare il proprio cliente-investitore sull’andamento del mercato finanziario.

Casi concreti di responsabilità inerenti alla attività professionale possono essere: responsabilità dell’avvocato ove non adempia alla sua attività secondo la diligenza professionale, determinando quindi il mancato raggiungimento del risultato per causa a lui imputabile; responsabilità del medico, attenuata solo per gli atti che trascendono la preparazione professionale media; responsabilità del consulente fiscale, il quale risponde per sua negligenza sia nei confronti del cliente (il contribuente) sia nei confronti dell’Erario.

Oltre alla responsabilità sopra citata (che deriva dall’inosservanza della diligenza professionale) sul consulente grava anche una responsabilità extracontrattuale, laddove quest’ultimo pregiudichi un diritto meritevole di tutela (es. la proprietà o la vita). In questo caso il danneggiato deve provare il dolo o la colpa del danneggiante.

Comportamenti di rilevanza penale derivanti da comportamenti del consulente possono essere: truffa, qualora venga cagionato al cliente un danno ingiusto attraverso artifizi o raggiri; falsità, manifestata attraverso la produzione di una scrittura falsa (esempio contratto o caso molto frequente un testamento olografo) o alterandone una vera; violazione della trasparenza, più comunemente chiamata insider trading (abuso di informazioni privilegiate).

Nell’ipotesi di associazione tra professionisti (quali quelle tra avvocati o commercialisti), il mandato rilasciato dal cliente ad uno degli associati, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto instaurato attraverso il suo conferimento, non può presumersi rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio associato (Cass. n. 11922/00). La responsabilità nell’esecuzione delle prestazioni per il cui svolgimento è necessario in titolo di abilitazione è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dal c.d. “intuitus personae”, perciò non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l’adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell’esecuzione della medesima (Cass. n. 22404/04).

Vi sono infine talune figure specifiche e ricorrenti di contratti di consulenza stipulati tra imprese e consulenti specializzati che vale la pena ricordare brevemente, per le specifiche obbligazioni che il consulente si impegna ad adempiere in tali ipotesi:

  • Contratto di Consulenza Tecnica e Industriale: riguarda l'affidamento di un incarico, da parte di una società o un'impresa, a un consulente specializzato in processi industriali e produttivi. La consulenza potrà interessare la ricerca e l'applicazione di nuove soluzioni tecniche, processi produttivi, studio nuovi materiali o creazione di nuovi prodotti. Spesso, in questo tipo di contratto, il consulente si obbliga espressamente a mantenere segrete le ricerche e le applicazioni frutto del suo lavoro e a farsi carico delle spese di ricerca, nonché a seguire la realizzazione pratica delle sue ricerche istruendo il personale necessario presso la sede dell'azienda del committente (o presentando alla clientela le nuove soluzioni tecniche/i nuovi prodotti).
  • Contratto di Consulenza Tecnologica e Multimediale: stipulato tra un'impresa e un consulente tecnico specializzato in ambito tecnologico incaricato di progettare, realizzare o pubblicare delle opere informatiche o multimediali. Spesso, in questo tipo di contratto, il consulente si obbliga a realizzare quanto richiesto a sue spese e sotto la sua responsabilità, nonché a sopportare tutti i rischi e i costi relativi all'istallazione delle opere informatiche o multimediali.
  • Contratto di Consulenza Commerciale: stipulato tra un'impresa e un consulente che nella maggior parte dei casi ha l'incarico di individuare o procacciare nuovi clienti per i prodotti o servizi dell’impresa committente, o di studiare nuove strategie commerciali per la vendita degli stessi prodotti o servizi. Spesso, in questo tipo di contratto, il consulente si obbliga espressamente a: svolgere il suo lavoro tramite il suo personale e i suoi mezzi (anche se spesso questo tipo di contratto prevede un'interazione o un'assistenza con i mezzi e il personale dell'impresa committente); entrare a far parte, anche temporaneamente, della struttura organizzativa dell'impresa committente o assumere determinate cariche dirigenziali nell'ambito della stessa; non assumere incarichi analoghi nell'interesse di altre società che svolgano attività in concorrenza o comunque incompatibili con l'attività del committente; garantire la massima riservatezza riguardo tutte le informazioni commerciali riguardanti la struttura, i prodotti, i clienti, il know how dell'impresa committente, informazioni che non potranno in alcun modo essere utilizzate anche successivamente alla conclusione del contratto di consulenza.

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avv. Nicola Ferrante

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