A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Computo:
E’ noto come il computo dell’organico aziendale rilevi per l’applicazione di specifiche discipline, di fonte legale o contrattuale. A seguito dell’intervento della legge europea 2013 (art. 12, l. n.. 97/2013) è cambiato il criterio di computo dei lavoratori a tempo determinato, sanando in tal modo una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Pertanto, non è più richiesto che i lavoratori a termine abbiano un contratto superiore a 9 mesi per essere computati nell’organico aziendale, ma il computo si baserà sul loro numero medio mensile, compresi i dirigenti, negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Informazioni:
I contratti collettivi sono delle fonti privilegiate per la definizione del diritto di informazione in favore dei lavoratori a termine, e in favore delle rappresentanze sindacali aziendali. In particolare tali contratti definiscono le modalità per le informazioni sui posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa, nonché definiscono le modalità per le informazioni in favore delle rsa (rappresentanze sindacali aziendali) o rsu (rappresentanze sindacali unitarie) relative al lavoro a tempo determinato in azienda.
Esclusioni e discipline specifiche:
Sono espressamente esclusi dalla disciplina del D.lgs. n. 81/2015.- in quanto già disciplinati da specifiche normative – i contratti:
a) stipulati coi lavoratori in mobilità per una durata non superiore a dodici mesi;
b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della disciplina indicata dal D.lgs. n. 81/2015, alla quale si fa riferimento il contenuto di queste pagine:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio;
b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano alcune disposizioni su durata, progroghe e rinnovi (si si riferisce in particolare all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21).
Per i dirigenti si applicano soltanto le disposizioni sulla parità di trattamento e sulla computabilità nell’organico dell’impresa.
I limiti percentuali previsti per la stipulazione del contratto a termine non si applicano nei contratti tra istituti di ricerca pubblici o privati e lavoratori che svolgano in via esclusiva attività di ricerca. Tali limiti percentuali, come espressi dalla normativa o dai contratti collettivi nazionali, non si applicato comunque nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali; per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi; con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Per quanto riguarda il pubblico impiego, la disciplina si trova nell´art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001
Specificazione sul versante sanzionatorio:
Nelle ipotesi previste dalla legge, e già analizzate in questo sito, è possibile la conversione del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato. Non è più, d’altra parte, possibile ottenere l’integrale risarcimento del danno subito dal lavoratore come conseguenza dell’apposizione illegittima del termine. Pertanto, per quanto riguarda il risarcimento, il datore di lavoro sarà tenuto a riconoscere un’indennità onnicomprensiva compresa tra le 2,5 alle 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale indennità coprirebbe per intero il pregiudizio subito dal lavoratore.
Nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori giá occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennitá fissata dal comma 2 é ridotto alla metá.
In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di lavoro a termine, sui limiti alla stipulazione del contratto, sulla disciplina del contratto di lavoro a termine e su specifiche caratteristiche del contratto.
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