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Servizi legali per la redazione di contratti di consulenza
Il mandato di consulenza è un contratto che prevede un incarico richiesto dal cliente nei confronti del consulente. L’incarico prevede il compimento di una prestazione professionale che si sostanzia in una attività intellettuale svolta a titolo oneroso. La disciplina generale di tale contratto, la ritroviamo all’art. 1703 cc, che recita la nozione di mandato: “Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nei confronti dell’altra”.
La funzione tipica di questo istituto consiste nel compimento di una attività giuridica per conto di un altro soggetto. Da qui si scindono due tipologie di mandato; il mandato con rappresentanza e il mandato senza rappresentanza. Nel primo caso, il mandatario (ossia il consulente) effettua la sua prestazione (compiendo gli atti giuridici di cui sopra) spendendo il nome del mandante e quindi facendo acquistare immediatamente a quest’ultimo tutti i diritti e le obbligazioni che derivano dall’attività del mandatario (esempio tipico è “compro questo bene in nome e per conto di Tizio”). Nel secondo caso invece, il mandatario agisce in nome proprio, acquisendo quindi tutti gli obblighi derivanti dalla sua operazione nei confronti del terzo, salvo successivamente l’obbligo di trasferire al mandante il diritto acquistato (esempio: Tizio compra il bene e ne diventa proprietario, successivamente in virtù di un accordo Tizio trasferisce la proprietà a Sempronio).
Questo istituto contrattuale è tipico, essendo previsto dal codice civile, e non prevede un espresso obbligo di forma. Ciò significa che tale contratto può essere stipulato oralmente, anche se è sempre consigliata la stipulazione in forma scritta.
Generalmente il contratto di mandato si presume oneroso, questa è una presunzione legale che opera in caso di silenzio tra le parti. Quando non è stato pattuito tariffa o non si è specificata l’onerosità, la determinazione del quantum viene determinata con riferimento alle tariffe professionali standard o agli usi, ed in ultima ipotesi da parte del giudice. Nel caso in cui la prestazione sia gratuita (quindi un contratto di mandato espressamente previsto dalle parti come gratuito) la responsabilità per colpa è affievolita.
Dal contratto di mandato, discende l’obbligo da parte del mandatario di eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia. E’ importante notare che se per mandatario intendiamo un avvocato o un medico o un ingegnere, la diligenza richiesta è quella professionale (in base alla diligenza media di un medico per esempio), tenuto conto che in questi casi (parlando di professionisti), il mandante non è obbligato a conseguire il risultato ma solo a raggiungerlo (obbligazione di mezzi). Secondo l’art. 1711 del cc il mandatario non può, nell’esecuzione del mandato, oltrepassare i limiti prestabiliti nel contratto. Con ciò si consiglia di inserire elementi di “specificità” all’interno del contratto stesso, al fine di delineare il confine oltre la quale il mandatario non può andare (notiamo quindi che la forma scritta è essenziale). Un'altra buona prassi è quella di prevedere nel contratto: la frequenza delle comunicazioni sulla prestazione, la clausola arbitrale, la facoltà o meno da parte del mandante di divulgare le consulenze offerte dal mandatario, l’eventuale clausola di esclusiva.
Infine, tale contatto, può risolversi oltre che per le cause “tipiche” (compimento dell’affare, scadenza del termine o per morte del mandante o mandatario) anche per recesso sia da parte del mandante che da parte del mandatario. Nel caso di recesso da parte del cliente-mandante, quest’ultimo deve rimborsare al mandatario le spese contratte e pagare l’opera svolta fino a quel momento. Nel caso in cui il mandatario receda per giusta causa ha il diritto al rimborso delle spese e al pagamento dell’opera svolta. Laddove non vi sia giusta causa, il mandatario deve recedere nel modo meno pregiudizievole nei confronti del cliente.
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avv. Nicola Ferrante
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