A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
A seguito dell’entrata in vigore del c.d. Decreto Poletti (D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78) è possibile stipulare un contratto a termine c.d. a-causale, cioè senza necessità che ricorrano ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Questo schema é confluito nel D.lgs. n. 81/2015. Rimangono comunque dei limiti da dover rispettare.
Innanzitutto il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Il limite del 20 per cento può essere derogato dai contratti collettivi (l´attuale normativa abroga la specificazione di contratti collettivi “nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi”).
L’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a termine, è affidata ai contratti collettivi (non piú necessariamente “nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi”). Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi (in precedenza solo “nazionali di lavoro”, oggi invece comprensivi di ogni tipologia di contratto collettivo) anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore a 50 anni (viene pertanto ridotto il limite di etá da 55 a 50, ampliando la portata delle esenzioni).
La violazione del limite quantitativo, senza che sia intervenuta una deroga, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. In particolare, si applica la sanzione amministrativa: a) pari al 20 per cento della retribuzione, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; b) pari al 50 per cento della retribuzione, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
Oltre alla necessità di stipulare il contratto a termine in forma scritta e oltre ai casi in cui è vietato stipulare tale contratto (es. per sostituire i lavoratori in sciopero, in mancanza di documento di valutazione dei rischi, ecc.), il contratto a tempo determinato non deve avere una durata complessiva superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, a meno che non intervenga un ulteriore contratto stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro, per una durata massima di 12 mesi. In caso di mancato rispetto dell´attuale procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. Da notare la modifica della disciplina su questo aspetto. Nella precedente disciplina, infatti, l´ulteriore e successivo contratto poteva essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenisse presso la Dpl (Direzione Provinciale del Lavoro) competente per territorio e con l'assistenza del sindacato cui il lavoratore fosse iscritto o conferisse mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabilivano con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto.
Il datore di lavoro deve rispettare ulteriori limiti quando decida di stipulare più contratti a termine con lo stesso lavoratore (c.d. successione di contratti a termine). Questo caso è diverso rispetto alla proroga dello stesso contratto, che può aversi per 5 volte, nell’arco di 36 mesi complessivi, col consenso del lavoratore. Invece, il datore di lavoro che concluda più contratti con lo stesso lavoratore deve lasciar intercorrere dei periodi specifici di tempo tra un contratto e l’altro. In particolare, nel caso in cui il contratto determinato abbia durata inferiore a 6 mesi, allora è necessario che tra questo e la stipulazione del contratto successivo intercorrano almeno 10 giorni, oppure 20 giorni se il contratto abbia durata superiore a 6 mesi. Nel caso in cui questi periodi non vengano rispettati, allora scatta una c.d. presunzione assoluta di legge, e pertanto il contratto si intende a tempo indeterminato. Anche nel caso della successione di contratti per lo svolgimento di mansioni equivalenti, se il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. E’ comunque possibile, come sopra ricordato, la stipulazione, in sede di Dpl, di un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti per una sola volta, alle condizioni già illustrate.
Per conteggiare il limite dei 36 mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti fra i medesimi soggetti, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso di attività stagionali, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi (contratti collettivi in senso ampio, e non piú limitatamente a quelli nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, come invece stabiliva la precedente normativa).
In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di lavoro a termine, sui limiti alla stipulazione del contratto, sulla disciplina del contratto di lavoro a termine e su specifiche caratteristiche del contratto.
Per informazioni sulla nostra consulenza legale in tema di diritto del lavoro e contratti di lavoro vi invitiamo a visitare questa pagina, o contattare lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite il modulo di contatto sottostante.
Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina dei contratti di lavoro. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.
Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy