Incentivi nel Contratto a Tutele Crescenti

Post on 22 Settembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Come già illustrato, il Governo ha introdotto il contratto a tutele crescenti - ossia un contratto di lavoro subordinato con una tutela crescente nel caso di licenziamento illegittimo – allo scopo di favorire le assunzioni a tempo indeterminato. Per lo stesso motivo il Governo ha anche adottato una normativa che prevede sgravi contributivi molto vantaggiosi nel caso di assunzione di dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tali esoneri contributivi - riconosciuti per ben tre anni, relativamente alle assunzioni effettuate fino al 31/12/2015 -, sono stabiliti dall’art. 1, comma 118 e 119 Legge 190/2014, dalla Circolare Inps 17/2015 e dal Messaggio Inps 1144/2015.

In particolare, l’esonero riguarda i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall’1/1/2015 al 31/12/2015.

L’esonero, d’altra parte, è riconosciuto solo nel caso di lavoratori che non siano stati occupati con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Un’eccezione a tale regola è data dalla sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente, o a chiamata, a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione: questo caso non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo triennale recato dalla norma in esame.

L’esonero non scatta nel caso di assunzioni nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, quando il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate. Per il settore agricolo, le predette condizioni per il riconoscimento dello sgravio presentano profili di diversità.

Il beneficio non si applica nel caso di contratti di apprendistato e di contratti di lavoro domestico, che hanno comunque propri regimi di contribuzione agevolata.

Possono godere dell’esonero contributivo qui descritto tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori, nonché i datori di lavoro agricoli, “ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche” (Circolare Inps 17/2015).

Ma quanto dura esattamente e a quanto ammonta lo sgravio anzidetto? Il beneficio dura 36 mesi dalla data di assunzione ed ammonta ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.

L’applicazione dello sgravio non penalizza il lavoratore in termini pensionistici né relativamente agli istituti e agli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.
E’ il caso di evidenziare come la Circolare Inps 17/2015 specifichi che l’incentivo all’assunzione in oggetto non segua il principio introdotto dalla l. n. 92/2012, secondo cui gli esoneri e le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo derivante dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro. Ciò allo scopo di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La stessa Circolare specifica i casi di compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione.

Se lo sgravio contributivo è un aspetto vantaggioso per datore di lavoro e lavoratore, in quanto favorisce l’occupazione e abbassa il costo del lavoro, d’altra parte un altro aspetto che agevola le parti nel caso, invece, di vertenza derivante dall’impugnazione del licenziamento è la c.d. offerta di conciliazione. In particolare, la nuova normativa pare poter favorire una risoluzione consensuale della controversia perché, attraverso la defiscalizzazione della somma definita per concludere la conciliazione, è possibile liberare maggiori risorse.

Il datore può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, nelle sedi previste dalla legge, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. In particolare, si tratta di una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18. L’importo va pagato al lavoratore mediante assegno circolare, la cui accettazione ha l’effetto di estinguere il rapporto alla data del licenziamento e di rinuncia all’impugnazione, nel caso fosse stata proposta. E’ comunque necessario tener presente che le eventuali somme stabilite a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto sottostanno al regime fiscale ordinario.

In questa sezione potete trovare gli articoli riguardanti il contratto a tutele crescenti, le ipotesi di illegittimità del contratto a tutele crescenti, altre ipotesi di illegittimità del contratto a tutele crescenti, gli incentivi nel contratto a tutele crescenti.

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