A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
L´apprendistato é un contratto di lavoro a causa mista, nel senso che oltre ad essere un contratto di lavoro prevede anche delle finalità formative (causa formazione e lavoro).
La materia é stata oggetto di vari interventi legislativi, anche recenti, allo scopo di favorire una diffusione di tale fattispecie a sostegno dell´occupazione giovanile.
In particolare, l´apprendistato é stato ri-regolato dal D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (in Suppl. Ordinario n. 34 alla Gazz. Uff., 24 giugno 2015, n. 144). - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Prima ancora, tale fattispecie contrattuale é stata oggetto di regolazione nel decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell'apprendistato), nonché successivi interventi come la c.d. legge Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92), il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99) ed infine, il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito in legge 16 maggio 2014, n. 78, poi modificato dal giá citato intervento del 2015.
“Ne risulta un quadro normativo complesso ed a più strati che può rendere difficile la lettura coordinata e l'interpretazione dei diversi provvedimenti” (S. Fagnoni, P.A.Varesi, Apprendistato: il nuovo quadro normativo dopo il testo unico ed i piú recenti interventi legislativi, Diritto delle Relazioni Industriali, fasc.1, 2015, p. 155 ss.).
L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Seppur sia definito “a tempo indeterminato”, le parti possono recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato, con preavviso a partire da tale termine. Mentre, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tale contratto puó essere stipulato seguendo tre differenti schemi, che rispecchiano pertanto tre diversi tipi di apprendistato:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (per facilità, lo definiremo nel presente sito “apprendistato di primo tipo”);
b) apprendistato professionalizzante (“apprendistato di secondo tipo”);
c) apprendistato di alta formazione e ricerca (“apprendistato di terzo tipo”).
La prima tipologia rappresenta la sfida maggiore, giá lanciata dalla precedente normativa, di creare un sistema in cui formazione e lavoro riescano ad integrarsi reciprocamente, in un sistema definito dalla normativa “duale” (art. 41, d.lgs. n. 81/2015). Ma anche l´ultima fattispecie contrattuale, l´apprendistato di alta formazione e ricerca - già introdotto nel nostro ordinamento giuridico da precedenti normative - non ha saputo trovare la dovuta diffusione, rivelando un´incapacità del sistema ad utilizzare tale possibilità.
Ogni tipologia di apprendistato, come vedremo, prevede degli specifici limiti di etá per la sua stipulazione. Un´importante eccezione a tali limiti é data dai c.d. “apprendisti in mobilitá”: il datore di lavoro, infatti, puó assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4 (“al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto...”), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
Il contratto di apprendistato, qualunque sia la tipologia scelta, é stipulato in forma scritta ai fini della prova.
Per la stipulazione corretta di tale contratto é necessaria la presenza di un piano formativo individuale e di un tutore aziendale.
Il piano formativo individuale puó essere redatto in forma sintetica, disposizione pensata soprattutto per agevolare le aziende di piccole dimensioni, e nel contempo é definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale é predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
Giá dal decreto legge n. 34/2014, é stato eliminato il termine di 30 giorni per l´elaborazione del piano formativo individuale.
Quanto alla sua durata, il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto per i lavori stagionali, ove i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Per la durata massima, vedremo a seconda delle differenti tipologie di apprendistato.
Giá da alcuni anni la normativa ha ampliato l´applicazione della tutela di previdenza e assistenza sociale obbligatoria in favore degli apprendisti. Il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 chiarisce che questa tutela si estende all´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; all´assicurazione contro le malattie; all´assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; alla maternità; al riconoscimento del diritto all´assegno familiare; all´assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di appena menzionare, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
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