A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Consulenza legale per la redazione di contratti di agenzia
Agente di commercio: L’agenzia è quel contratto con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.). Qualora all’agente venga conferito il potere di rappresentanza per la conclusione dei contratti, si parla di rappresentante di commercio. I c.d. subagenti sono quei soggetti incaricati dall’agente di commercio, con incarico analogo a quello ricevuto da quest’ultimo, di provvedere, a proprio rischio e spese, a promuovere contratti in una o più zone determinate. La figura è molto frequente nel settore assicurativo.
Agente di assicurazione: A tale tipologia di agenti si applica la disciplina del contratto di agenzia solo se non derogata dalla regolamentazione collettiva o dagli usi, e purché sia compatibile con l’attività assicurativa. Coloro che esercitano tale attività devono essere iscritti nell’apposito albo istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Sono esonerati dall’applicazione della ritenuta sia gli agenti in gestione libera, sia quelli di città operanti per le gestioni in economia di imprese pubbliche o private: in entrambi i casi le prestazioni sono rese “direttamente” alle imprese di assicurazione. In tema di rappresentanza processuale dell’agente di assicurazione si deve distinguere a seconda che vi sia o meno un conferimento di poteri rappresentativi: nel primo caso la rappresentanza deriva dall’atto di conferimento e a norma degli artt. 1744, 1752 e 1753 c.c. può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza che l’agente sia a gestione libera ovvero sia legato all’impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione; nel secondo caso invece, la rappresentanza deriva dall’art. 1903 c.c. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall’agente. In ogni caso, la rappresentanza spetta all’agente dell’impresa assicuratrice che ha stipulato la polizza, sicché se un medesimo soggetto è agente di due imprese assicuratrici, non può agire per il pagamento dei ratei di premio relativi alla polizza stipulata da una di esse ma quale agente dell’altra, anche se le due imprese appartengono allo stesso gruppo. All’agente di assicurazione in gestione libera spetta la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento quando, in relazione alle concrete modalità dell’attività svolta, possa ritenersi titolare di un organismo economico complesso, risultante da una determinata combinazione di mezzi e di personale, con assunzione del rischio di impresa e del potere di gestione, ancorché utilizzi locali e attrezzature della compagnia assicuratrice e si avvalga delle prestazioni lavorative di dipendenti dell’impresa preponente.
Agenti immobiliari: promuovono la conclusione di contratti di compravendita o di locazione immobiliare. L’agente in tal caso si occupa della verifica della consistenza (tecnica, amministrativa e legale) del bene, ricerca o riceve un potenziale acquirente, lo invita a formulare un’offerta d’acquisto e - ove questa sia accettata - guida le parti nella stipulazione di un preliminare di compravendita. In tale particolare ambito, non può ritenersi violato il patto di non concorrenza posto a carico dell’agente per il periodo successivo all’estinzione del contratto, ancorché limitato alla clientela del preponente assistita dall’agente, ove quest’ultimo non compia opera attiva di sviamento della clientela dal vecchio al nuovo preponente, ma si limiti a trattare con la clientela in questione, previa scelta autonoma e libera di questa di investire presso altro preponente per avvalersi della sua opera; diversamente interpretato, il patto in questione sarebbe nullo per violazione del combinato disposto della legge n. 1 del 1991 e dell’art. 1751 c.c. (Pret. Milano, 4 giugno 1998, in Giur. Comm., 1999, II, pag. 205).
Agenti librari: promuovono la vendita di libri e riviste per conto di case editrici, in una zona determinata, con eventuale esclusiva, e sono normalmente retribuiti a provvigione. Si tratta di imprenditori in proprio che solitamente stipulano con le case editrici contratti di compravendita o contratti estimatori, a differenza dei c.d. intermediari librari che si limitano ad acquistare libri da case editrici ad un prezzo inferiore a quello di copertina per poi rivenderli a terzi.
Agente propagandista: svolge in una determinata zona un’attività di propaganda di alcuni prodotti (es. farmaceutici) presso determinati potenziali acquirenti (medici o farmacisti) ai quali rilascia, di solito, campioni di prova. Diversa è la figura del c.d. depositario farmaceutico, che stipula con la casa farmaceutica un mero contratto di deposito (art. 1766 c.c.) e che consegna a coloro che ne fanno richiesta (medici o farmacisti) un certo numero di prodotti medicinali.
Agente teatrale e cinematografico: si occupano della conclusione di scritture nel settore dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo ed assumono la veste di agente dell’attore/cantante/artista quando percepiscono le provvigioni solo da parte di questi soggetti. Se invece ricevono le provvigioni sia dall’artista che dall’impresario vanno considerati mediatori.
Agenti e concessionari di pubblicità: le agenzie di pubblicità “a servizio completo” prestano assistenza e consulenza nella progettazione e amministrazione di campagne pubblicitarie per conto di terzi. In tale ambito, gli agenti di pubblicità hanno una sorta di “mandato di consulenza”, percepiscono delle provvigioni dagli utenti pubblicitari (che gli commissionano la confezione del messaggio pubblicitario e la ricerca del mezzo di diffusione) e ricevono “sconti o storni d’agenzia” dai c.d. Mezzi pubblicitari (che mettono a disposizione dell’utenza spazi e tempi pubblicitari). Il concessionario dell’editore (o di pubblicità) è invece titolare di un’agenzia che procura normalmente servizi pubblicitari mediante l’acquisto dello spazio pubblicitario e la successiva rivendita dello stesso agli utenti.
Agenzie di viaggio e turismo: si tratta di imprese che esercitano professionalmente attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, nonché assistenza e accoglienza dei turisti (L. n. 217/1983).
Soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche: quali gli agenti di noleggio film, nonché i soggetti che ricevono l’incarico di sfruttare economicamente l’opera cinematografica collocandola nei mercati esteri.
Raccomandatari e mediatori marittimi: i primi (L. n. 135/1977) svolgono attività di raccomandazione di navi (es. assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, ricezione/consegna merci, svolgimento delle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti) e ad essi si applica la disciplina del contratto di agenzia (artt. 1742 ss. c.c.). Quanto ai secondi, per l’esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi, ed in quelli di trasporto marittimo di cose, è richiesta l’iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi tenuto presso ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (L. n. 478/1968).
Agenti aerei: sono sia gli agenti passeggeri sia gli agenti che, per conto delle compagnie di aeronavigazione, promuovono contratti relativi al trasporto di merci per via aerea, comprese le compagnie aeree e gli enti di aeroportuali abilitati a vendere biglietteria aerea.
Agenti e commissionari di imprese petrolifere: le provvigioni percepite da questi soggetti sono esonerate dall’applicazione della ritenuta solo quando i precettori rendono le proprie prestazioni direttamente alle imprese petrolifere.
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