A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Durante lo svolgimento del contratto di apprendistato trova applicazione la tutela in caso di licenziamento illegittimo. Inoltre, per l´apprendistato di primo e terzo tipo, pertanto per quelle tipologie ove il contenuto formativo assume maggiore rilevanza, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, cosí come attestato dall´istituzione formativa, costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Per la regolazione di tale fattispecie contrattuale, gli accordi interconfederali ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piú rappresentativi sul piano nazionale predispongono la disciplina rispettando dei principi menzionati esplicitamente dall´art. 42 c. 5 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ossia:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
Come noto, esistono dei limiti alla stipulazione del contratto di apprendistato che fanno riferimento alle maestranze specializzate qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, limiti che si sono andati ad allargare progressivamente nella recente normativa. E´inoltre possibile che un datore di lavoro si rivolga ad un´agenzia di somministrazione per la somministrazione di apprendisti: in tal modo il legislatore vedrebbe tali agenzie come soggetti in grado di occuparsi della formazione del lavoratore, in tal modo “sgravando l´impresa dalle relative incombenze” (S. Fagnoni, P.A.Varesi, Apprendistato: il nuovo quadro normativo dopo il testo unico ed i piú recenti interventi legislativi, Diritto delle Relazioni Industriali, fasc.1, 2015, p. 155 ss.).
In particolare, la normativa stabilisce che “il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre” (art. 42, c. 7 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81). Per quanto riguarda il settore dell´artigianato, il decreto specifica l´applicazione di norme specifiche, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che fissano dei limiti massimi a seconda del settore e dell´attivitá svolta dall´impresa.
In linea con la logica giá introdotta dalla riforma Fornero, il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 subordina l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Nel caso in cui non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione a tali limiti sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, i contratti collettivi nazionali possono stabilire norme differenti.
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