A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Consulenza legale per la redazione di contratti di agenzia
Il contratto di agenzia è considerato un contratto di lavoro autonomo (parasubordinato), in quanto l’agente svolge in favore del preponente un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, organizzata con mezzi propri e assumendosi il relativo rischio, che si manifesta nell’autonomia nella scelta nei tempi e nei modi della stessa, pur nel rispetto delle istruzioni ricevute. L’incarico comprende l’analisi della zona assegnata, l’individuazione dei possibili interessati, la conduzione di trattative, la trasmissione delle proposte e delle controproposte. La conclusione dei contratti è svolta dall’agente solo se il contratto è “con rappresentanza”; se il contratto è senza rappresentanza, invece, l’agente si limita a raccogliere gli ordini della clientela e a trasmetterli al preponente, che procederà alla conclusione dei contratti. In ogni caso, l’agente è legato al preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari, da un semplice rapporto di collaborazione.
In tema di attività svolte fuori dall’azienda, pertanto, gli elementi fondamentali che distinguono il rapporto di lavoro subordinato dal rapporto di lavoro autonomo di agenzia, sono costituiti dall’obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall’imprenditore, dalla mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dall’itinerario prestabilito dall’imprenditore stesso, dal rischio a carico del datore di lavoro, dalla mancanza di una propria organizzazione e dall’uso di quella del datore di lavoro, nonché dalla prestazione esclusiva, o almeno prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell’imprenditore. Oggetto del rapporto di lavoro subordinato è, in definitiva, la prestazione in regime di subordinazione di energie lavorative il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta.
A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione ad un caso in cui, da un lato, svolgendo l’interessato l’attività di propagandista o promotore per la vendita di apparecchiature didattiche per la scuola e le università, i suoi orari dovevano necessariamente coincidere con quelli di apertura di tali istituzioni e non costituivano un indice decisivo, mentre, dall’altro, il medesimo si era più volte qualificato, nel corso del rapporto, come agente e non come dipendente, il suo contratto era stato stipulato per sostituire un altro precedente agente e non aveva alcun obbligo di giustificare le proprie assenze (cfr. Cass. n. 9696/2009).
Al contrario, è stata qualificata come rapporto di lavoro subordinato pur in presenza di un diverso nome iuris risultante dalla lettera di incarico, l’attività svolta alle dipendenze di una compagnia assicurativa in considerazione di indici quali l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale della compagnia, la soggezione alle direttive dell’Istituto, l’obbligo di rispettare un orario giornaliero di presenza in ufficio e di avvisare in caso di assenza, la predeterminazione dei clienti da visitare e degli itinerari, l’obbligo di partecipare a riunioni per riferire sull’attività svolta, il rimborso delle spese, la copertura assicurativa per malattie e gli assegni familiari (cfr. Cass. n. 9060/2004).
L’obbligo di dare esecuzione alle istruzioni ricevute, nel contratto di agenzia, o alle disposizioni per l’esecuzione del lavoro nel contratto di lavoro subordinato, è sostanzialmente comune ai due rapporti, in quanto lo sviluppo delle tecniche di mercato ha finito col determinare una sempre maggiore ingerenza del preponente sulle modalità di esecuzione della prestazione dell’agente attenuando l’autonomia di quest’ultimo. Sul punto, deve escludersi che l’esistenza di istruzioni e il correlativo obbligo di assecondarle costituisca di per sé un elemento decisivo per la qualificazione del rapporto che riguardi un lavoratore la cui attività si svolga in modo autonomo, come sopra precisato, nei confronti della ditta preponente (cfr. Cass. n. 16603/2009).
Allo stesso modo, l’obbligo di una relazione settimanale e la previsione di un minimo provento mensile non sono di per sé incompatibili con il contratto di agenzia. Inoltre, nello svolgimento del rapporto di agenzia, che come precisato non è snaturato dalla possibilità di direttive e controlli ad opera del preponente, questi può avvalersi anche di una pluralità di agenti organizzati gerarchicamente tra loro, restando tale organizzazione cosa diversa dal vincolo di subordinazione che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato.
Ancora, con il rapporto di agenzia non è stata ritenuta incompatibile né la previsione dell’obbligo del preponente di rimborsare talune spese sostenute dall’agente, né la clausola, avente contenuto più ampio della normale clausola di esclusiva, che imponga al lavoratore di prestare la sua opera a favore di un solo preponente, sicché tali elementi, al pari del regime della malattia del lavoratore e della previsione di sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo di informativa, non sono di per sé idonei, in mancanza in particolare dell’assoggettamento del lavoratore a controlli ed ordini specifici dell’imprenditore, a far ritenere la natura subordinata, invece che autonoma, del rapporto.
Nella controversia concernente la natura subordinata o autonoma di un determinato rapporto di lavoro, la previsione contrattuale delle parti circa l’applicabilità, per tutto quanto non espressamente concordato, delle norme del codice civile in materia di contratto di agenzia e delle disposizioni degli accordi collettivi del settore, costituisce elemento di giudizio di non secondaria importanza, la cui valorizzazione non significa attribuire rilevanza decisiva al nomen iuris usato (cioè all’espressa qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato/autonomo), ma tener conto, ai fini della qualificazione giudiziale del rapporto, della concreta disciplina giuridica di esso, voluta dalle parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale. Resta ferma comunque la necessità di verificare sempre, alla stregua delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, l’esattezza della qualificazione operata dalle parti.
In questa sezione potete trovare gli articoli riguardanti il contratto di agenzia, gli obblighi contrattuali dell'agente, figure specifiche del contratto di agenzia, lavoro subordinato e contratto di agenzia.
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Agente di commercio: L’agenzia è quel contratto con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.). Qualora all’agente venga conferito il potere di rappresentanza per la conclusione dei contratti, si parla di rappresentante di commercio. I c.d. subagenti sono quei soggetti incaricati dall’agente di commercio, con incarico analogo a quello ricevuto da quest’ultimo, di provvedere, a proprio rischio e spese, a promuovere contratti in una o più zone determinate. La figura è molto frequente nel settore assicurativo.
Agente di assicurazione: A tale tipologia di agenti si applica la disciplina del contratto di agenzia solo se non derogata dalla regolamentazione collettiva o dagli usi, e purché sia compatibile con l’attività assicurativa. Coloro che esercitano tale attività devono essere iscritti nell’apposito albo istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Sono esonerati dall’applicazione della ritenuta sia gli agenti in gestione libera, sia quelli di città operanti per le gestioni in economia di imprese pubbliche o private: in entrambi i casi le prestazioni sono rese “direttamente” alle imprese di assicurazione. In tema di rappresentanza processuale dell’agente di assicurazione si deve distinguere a seconda che vi sia o meno un conferimento di poteri rappresentativi: nel primo caso la rappresentanza deriva dall’atto di conferimento e a norma degli artt. 1744, 1752 e 1753 c.c. può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza che l’agente sia a gestione libera ovvero sia legato all’impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione; nel secondo caso invece, la rappresentanza deriva dall’art. 1903 c.c. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall’agente. In ogni caso, la rappresentanza spetta all’agente dell’impresa assicuratrice che ha stipulato la polizza, sicché se un medesimo soggetto è agente di due imprese assicuratrici, non può agire per il pagamento dei ratei di premio relativi alla polizza stipulata da una di esse ma quale agente dell’altra, anche se le due imprese appartengono allo stesso gruppo. All’agente di assicurazione in gestione libera spetta la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento quando, in relazione alle concrete modalità dell’attività svolta, possa ritenersi titolare di un organismo economico complesso, risultante da una determinata combinazione di mezzi e di personale, con assunzione del rischio di impresa e del potere di gestione, ancorché utilizzi locali e attrezzature della compagnia assicuratrice e si avvalga delle prestazioni lavorative di dipendenti dell’impresa preponente.
Agenti immobiliari: promuovono la conclusione di contratti di compravendita o di locazione immobiliare. L’agente in tal caso si occupa della verifica della consistenza (tecnica, amministrativa e legale) del bene, ricerca o riceve un potenziale acquirente, lo invita a formulare un’offerta d’acquisto e - ove questa sia accettata - guida le parti nella stipulazione di un preliminare di compravendita. In tale particolare ambito, non può ritenersi violato il patto di non concorrenza posto a carico dell’agente per il periodo successivo all’estinzione del contratto, ancorché limitato alla clientela del preponente assistita dall’agente, ove quest’ultimo non compia opera attiva di sviamento della clientela dal vecchio al nuovo preponente, ma si limiti a trattare con la clientela in questione, previa scelta autonoma e libera di questa di investire presso altro preponente per avvalersi della sua opera; diversamente interpretato, il patto in questione sarebbe nullo per violazione del combinato disposto della legge n. 1 del 1991 e dell’art. 1751 c.c. (Pret. Milano, 4 giugno 1998, in Giur. Comm., 1999, II, pag. 205).
Agenti librari: promuovono la vendita di libri e riviste per conto di case editrici, in una zona determinata, con eventuale esclusiva, e sono normalmente retribuiti a provvigione. Si tratta di imprenditori in proprio che solitamente stipulano con le case editrici contratti di compravendita o contratti estimatori, a differenza dei c.d. intermediari librari che si limitano ad acquistare libri da case editrici ad un prezzo inferiore a quello di copertina per poi rivenderli a terzi.
Agente propagandista: svolge in una determinata zona un’attività di propaganda di alcuni prodotti (es. farmaceutici) presso determinati potenziali acquirenti (medici o farmacisti) ai quali rilascia, di solito, campioni di prova. Diversa è la figura del c.d. depositario farmaceutico, che stipula con la casa farmaceutica un mero contratto di deposito (art. 1766 c.c.) e che consegna a coloro che ne fanno richiesta (medici o farmacisti) un certo numero di prodotti medicinali.
Agente teatrale e cinematografico: si occupano della conclusione di scritture nel settore dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo ed assumono la veste di agente dell’attore/cantante/artista quando percepiscono le provvigioni solo da parte di questi soggetti. Se invece ricevono le provvigioni sia dall’artista che dall’impresario vanno considerati mediatori.
Agenti e concessionari di pubblicità: le agenzie di pubblicità “a servizio completo” prestano assistenza e consulenza nella progettazione e amministrazione di campagne pubblicitarie per conto di terzi. In tale ambito, gli agenti di pubblicità hanno una sorta di “mandato di consulenza”, percepiscono delle provvigioni dagli utenti pubblicitari (che gli commissionano la confezione del messaggio pubblicitario e la ricerca del mezzo di diffusione) e ricevono “sconti o storni d’agenzia” dai c.d. Mezzi pubblicitari (che mettono a disposizione dell’utenza spazi e tempi pubblicitari). Il concessionario dell’editore (o di pubblicità) è invece titolare di un’agenzia che procura normalmente servizi pubblicitari mediante l’acquisto dello spazio pubblicitario e la successiva rivendita dello stesso agli utenti.
Agenzie di viaggio e turismo: si tratta di imprese che esercitano professionalmente attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, nonché assistenza e accoglienza dei turisti (L. n. 217/1983).
Soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche: quali gli agenti di noleggio film, nonché i soggetti che ricevono l’incarico di sfruttare economicamente l’opera cinematografica collocandola nei mercati esteri.
Raccomandatari e mediatori marittimi: i primi (L. n. 135/1977) svolgono attività di raccomandazione di navi (es. assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, ricezione/consegna merci, svolgimento delle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti) e ad essi si applica la disciplina del contratto di agenzia (artt. 1742 ss. c.c.). Quanto ai secondi, per l’esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi, ed in quelli di trasporto marittimo di cose, è richiesta l’iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi tenuto presso ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (L. n. 478/1968).
Agenti aerei: sono sia gli agenti passeggeri sia gli agenti che, per conto delle compagnie di aeronavigazione, promuovono contratti relativi al trasporto di merci per via aerea, comprese le compagnie aeree e gli enti di aeroportuali abilitati a vendere biglietteria aerea.
Agenti e commissionari di imprese petrolifere: le provvigioni percepite da questi soggetti sono esonerate dall’applicazione della ritenuta solo quando i precettori rendono le proprie prestazioni direttamente alle imprese petrolifere.
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Stipulando un contratto di agenzia (disciplinato agli artt. 1742 e seguenti del codice civile), una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per contro dell’altra e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. L’agente, nello svolgere il proprio compito in autonomia e assumendo il rischio della propria attività (il che lo fa escludere dal rapporto di lavoro subordinato), pone in essere un’attività imprenditoriale, che svolge sia nell’ambito della collocazione dei prodotti, che dell’erogazione dei servizi. Oggetto del contratto è l’attività finalizzata a promuovere (con attività di impulso e agevolazione) la conclusione di contratti. I contratti procurati dall’agente vengono direttamente stipulati dal preponente; se invece, oltre a promuovere la conclusione del contratto, provvede direttamente alla conclusione in nome e per conto del preponente, si ha la figura di rappresentante di commercio.
Gli agenti o i rappresentanti di commercio, devono essere iscritti in un apposito ruolo (Albo degli agenti e dei rappresentanti di commercio) presso le Camere di commercio (L. n. 204/1985); l’iscrizione è subordinata al possesso di determinati requisiti (titolo di studio, esperienze professionali, ecc.). Va precisato che chi opera come agente di commercio, è imprenditore commerciale, e deve pertanto essere iscritto al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2196 c.c. (ove non lo chiedesse l’agente, egli dovrebbe essere iscritto d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 c.c.).
Varie modifiche legislative hanno trasformato notevolmente la disciplina codicistica del contratto di agenzia; significativa è l’eliminazione della possibilità di vincolare l’agente ad un impegno quale quello previsto dalla clausola dello “star del credere” (con la quale l’agente, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, garantiva l’adempimento del terzo contraente, ed era chiamato a partecipare al rischio d’impresa - sopportando così le perdite subite dal preponente per l’ipotesi di inadempimento del terzo -).
La configurabilità di un rapporto di agenzia, secondo la previsione degli artt. 1742 e ss. c.c., non trova ostacolo nella circostanza che l’atto di conferimento dell’incarico non designi formalmente ed espressamente la zona nella quale l’incarico stesso deve essere espletato, qualora tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale in cui le parti operano al momento dell’instaurazione del rapporto; né alla mancata menzione del diritto di esclusiva in tale zona, dal momento che si tratta di un elemento non essenziale ma c.d. “naturale” del contratto di agenzia, da ritenersi sussistente salvo patto contrario.
Ci si potrebbe chiedere se sia possibile inserire quale zona per lo svolgimento dell’attività di promozione l’indicazione della rete Internet: questa infatti, viene avvertita dagli utenti come un nuovo “ambiente” in cui è possibile navigare, trasferendosi da un luogo all’altro del pianeta. Internet però, non è affatto un luogo fisico, bensì uno strumento di comunicazione, che, peraltro, rende spesso difficoltosa la collocazione geografica degli utenti. Tuttavia, la prassi contrattuale vede, con sempre maggiore frequenza, le parti indicare Internet al posto della “determinata zona geografica” che verrebbe richiesta dall’art. 1742 c.c..
Quanto alla stabilità dell’incarico, si tratta di un elemento fondamentale del contratto, previsto come necessario dagli accordi economici collettivi e ritenuto il vero discrimen che consente di differenziare l’agenzia dall’analogo negozio del procacciamento d’affari. L’agente realizza infatti una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente; il procacciatore d’affari si limita invece, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica (dipendente esclusivamente dalla sua iniziativa), a raccogliere le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d’affari possono applicarsi in via analogica solo quelle disposizioni relative al contratto di agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (come le provvigioni), rimanendo escluse, ad esempio, quelle sull’indennità di mancato preavviso, sull’indennità suppletiva di clientela e sull’indennità di cessazione del rapporto.
Non è prevista una forma particolare per la stipulazione del contratto di agenzia, che può concludersi anche verbalmente. Il contratto in commento deve però essere provato per iscritto, e ciascuna delle parti ha il diritto irrinunciabile ad avere una copia dell’accordo (ex art. 1742 c.c.), e precisamente di un documento sottoscritto dall’altra parte che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato, ma si trasforma in rapporto a tempo indeterminato se continua ad essere eseguito dalle parti dopo la scadenza del termine; oppure a tempo indeterminato, ma con facoltà di recesso con preavviso.
Per tutti gli affari conclusi durante la vigenza del contratto, l’agente ha diritto alla provvigione qualora l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. L’agente che pretende il pagamento di determinate provvigioni è tenuto a fornire la prova che il contratto è andato a buon fine oppure che la mancata esecuzione è dipesa da causa imputabile al preponente. Sulla base di quanto disposto dagli artt. 1748 e 1749 c.c., il diritto dell’agente alla provvigione per gli affari che non abbiano avuto esecuzione per causa imputabile al preponente, presuppone l’effettiva conclusione del contratto e, pertanto, non sussiste nel caso di affari per i quali vi sia la sola proposta dell’agente non seguita da accettazione del preponente medesimo, il quale, nell’esercizio della libertà d’impresa, non è vincolato dall’attività dell’agente e può legittimamente rifiutarne le proposte, salvo che tale rifiuto sia pregiudizievole e sistematico.
Quanto alle più specifiche e comuni clausole contrattuali, è stato rilevato che in un contratto di agenzia è valida la pattuizione di una clausola risolutiva espressa (cioè di quella pattuizione mediante la quale si prevede che la mancata esecuzione di una specifica obbligazione secondo le convenute modalità cagiona la risoluzione del contratto), in particolare in caso di mancato raggiungimento da parte dell’agente di un obbiettivo di vendita minimo prestabilito (Trib. Torino, 15.11.2005).
Altri problemi pone la “clausola di rivalsa”, che - ai sensi dell’art. 37 dell’Accordo Nazionale Agenti del 16 settembre 1981 - riconosce al preponente di ottenere dall’agente subentrante il rimborso di quanto versato a titolo di indennità all’agente cessato o ai suoi eredi. Secondo la Corte di Cassazione, l’operatività di tale clausola presuppone la continuità fra la gestione del nuovo agente e quella dell’agente sostituito, secondo un accertamento riservato al giudice di merito e insindacabile in Cassazione se sorretto da adeguata motivazione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 9.12.2003, n. 18796).
Va precisato che le controversie attinenti al contratto di agenzia rientrano nella competenza del giudice del lavoro solo se l’attività continuativa e coordinata sia svolta, quanto meno in misura prevalente, personalmente dall’agente; tale situazione non ricorre quando la qualità di agente è assunta da una società (di capitali o di persone), poiché la società costituisce un autonomo centro di imputazione che si pone tra socio e preponente (cfr. Cass. civ. sez. lav., 13.07.2001, n. 9547, e Cass. civ. sez. lav., 21.01.1995, n. 693) pertanto in tal caso si perde il carattere della personalità nei confronti di quest’ultimo. Non rientra poi nella competenza del giudice del lavoro (art. 409 c.p.c.) la controversia relativa alla domanda di risarcimento danni proposta dall’impresa preponente nei confronti dell’agente, fondata sull’illecito extracontrattuale per violazione del disposto dell’art. 2598 c.c. realizzata dall’agente dopo la cessazione del rapporto contrattuale, con una attività comportante lo sviamento della clientela (cfr. Cass. civ. sez. lav., 26.05.1992, n. 6279).
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Nell’esecuzione dell’incarico, l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, obbligo fondamentale dell’agente è quello di (1) adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e (2) fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile per consentirgli una valutazione sulla convenienza dei singoli affari: è nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’art. 1736 c.c., in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
Anche il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve: (1) mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati; (2) fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto; (3) avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi; (4) informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso tramite l’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente; quest’ultimo non sostituisce tuttavia il preponente nelle sue responsabilità. L’agente può però chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente, e presentare i reclami necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.
Caratteristica naturale del contratto di agenzia (cioè anche ove non previsto, salvo però un eventuale patto contrario) è il diritto di esclusiva, in virtù del quale, l’agente, anche nel silenzio del contratto, non potrà svolgere la propria attività (nemmeno occasionalmente) per conto di un altro imprenditore che si trovi ad operare in regime di concorrenza con il primo (essendo sufficiente a tal fine che le imprese si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, si che l’una possa ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato). Dall’altro lato, il preponente non potrà contemporaneamente servirsi, nella zona riservata e nello stesso ramo di affari, di altri agenti.
L’agente non ha normalmente il potere di concludere i contratti in rappresentanza del preponente né il potere di riscuoterne i crediti, tuttavia il preponente può attribuirgli tali poteri. L’eventuale potere di “riscossione” però, non è comprensivo del potere di concedere sconti e dilazioni di pagamento che, a norma dell’art. 1744 c.c., gli deve essere attribuito espressamente. Qualora la facoltà/obbligo di incassare, da parte dell’agente, siano intervenuti nel corso dello svolgimento del rapporto, deve ritenersi che l’obbligo di esigere costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto all’originario contratto, con il conseguente obbligo della sua remunerazione ai sensi dell’art. 2225 c.c..
L’eventuale patto di non concorrenza per il periodo successivo all’estinzione del contratto deve farsi per iscritto, deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni. L’accettazione del patto comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvigionale, commisurata alla durata del patto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto (in difetto di accordo, l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa).
L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve darne immediato avviso al preponente: in mancanza, è obbligato al risarcimento del danno.
In relazione alla sua attività, l’agente non ha diritto al rimborso delle spese, ma solamente al compenso pattuito (c.d. provvigione), normalmente espresso in formula percentuale rispetto all’importo dell’affare andato a buon fine. Più precisamente, per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è quindi dovuta anche per:
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, e comunque, al più tardi (inderogabilmente) dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi, o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate; entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente, che ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare gli importi liquidati (in particolare, un estratto dei libri contabili): è nullo ogni patto contrario.
L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nell’ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.
È nullo altresì l’eventuale patto dello “star del credere”, che preveda in modo generalizzato la responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento delle obbligazioni dei clienti. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché: (1) ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati, (2) l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia essere di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire, (3) sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.
Il rapporto di agenzia può essere a tempo determinato (se continua ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma però in contratto a tempo indeterminato) o indeterminato (in tal caso ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito ai sensi dell’art. 1750 c.c.): in ogni caso, nel momento in cui il contratto si scioglie, il preponente deve corrispondere all’agente un’indennità di fine rapporto, se l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, e se il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso (in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti). L’indennità non può superare un’annualità della retribuzione media percepita negli ultimi cinque anni (o nel minor periodo), e non è comunque dovuta se: (1) il rapporto si scioglie per una inadempienza imputabile all’agente che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; (2) l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; (3) ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
L’agente decade dal diritto all’indennità (che è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente) se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.
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Consulenza legale per la redazione di contratti di intermediario d'affari
Ci sono molte figure simili al mediatore (figura tipica – artt. 1754-1765 c.c.) e al procacciatore (figura atipica a cui si applicano per analogia molte norme dell’agente e del rappresentante di commercio, disciplinato dagli artt. 1742-1753), che possono indurre un osservatore inesperto a male interpretare tali figure. Pare opportuno pertanto delineare brevemente i tratti caratteristici delle figure che possono essere più facilmente confuse con il mediatore ed il procacciatore.
In questa sezione potete trovare gli articoli riguardanti il contratto di mediatore d’affari, gli aspetti contrattuali del contratto di mediatore d’affari, il contratto di procacciatore d’affari, aspetti contrattuali del contratto di procacciatore d’affari, il contratto di intermediario d’affari.
avv. Nicola Ferrante
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