Il Contratto di Lavoro Accessorio e Occasionale

Post on 23 Settembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Il lavoro accessorio e occasionale é disciplinato dagli articoli 48-51 del D.lgs. n. 81/2015, seppur fino al 31 dicembre 2015 resti ferma la previgente disciplina ( D.lgs. n. 276/2003) per le prestazioni di lavoro accessorio i cui buoni siano stati giá richiesti dalla data di entrata in vigore del decreto n. 81.

Il D.lgs. n. 81/2015 sostituisce pertanto la disciplina del D.lgs. n. 276/2003, recentemente modificata dal d.l. n. 76/2013, che aveva abrogato dalla definizione di tale tipologia di lavoro l´inciso riguardante la “natura meramente occasionale”.

Lo scopo dell´introduzione del lavoro accessorio e´ quello di dare una veste legale adatta a una tipologia di rapporti di lavoro che altrimenti sarebbero stati confinati nell´alveo del lavoro irregolare.

I beneficiari di lavoro accessorio acquistano uno o piú carnet di voucher, ossia di buoni orari, numerati progressivamente e datati, attraverso modalitá telematiche oppure presso le rivendite autorizzate.

Il committente acquista pertanto i voucher e li consegna al lavoratore per il pagamento della sua prestazione. Il lavoratore, a sua volta, si reca presso l´ente cessionario del servizio - ad oggi individuato nell´Inps o nelle agenzie per il lavoro - per il pagamento.

Inizialmente questa forma di lavoro viene destinata a dei soggetti caratterizzati da una posizione debole nel mercato del lavoro, come ad esempio i disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti e i pensionati, i disabili, ecc. La sua utilizzazione e´ inoltre in principio legata ad alcune prestazioni specifiche di lavoro, come i lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia, di manutenzione strade, parchi e monumenti, attivitá agricole di carattere stagionali, ecc.

A partire dal 2008 il decreto anti-crisi (d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008), unitamente a successivi interventi legislativi, allarga pressoché a qualsiasi soggetto la possibilitá di essere impiegato in un´attivitá con questa tipologia di lavoro. Nel contempo, vengono inoltre gradualmente ampliati i casi di utilizzo del lavoro accessorio.

La l. n. 92/2012 arriva in pratica a togliere i limiti precedentemente stabiliti in riferimento alla tipologia di attivitá e alla tipologia di soggetto per i quali sia possibile utilizzare la forma di lavoro accessorio. Le uniche limitazioni mantenute riguardano il lavoro agricolo di carattere stagionale, che puo´ essere svolto mediante lavoro accessorio esclusivamente da pensionati e giovani con meno di venticinque anni di eta´ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi. Possono inoltre essere svolte prestazioni in favore di piccoli produttori agricoli, a meno che cio´ non riguardi soggetti iscritti l´anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Ma allora quando puó essere utilizzato il lavoro accessorio? La risposta é sempre, per qualsiasi attivitá e da qualsiasi soggetto (fermo restando le limitazioni qui accennate per il lavoro agricolo), con l´unico limite che le attivitá svolte – in favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti - non comportino, per il lavoratore, nel corso dell´anno civile (non piú solare), compensi superiori a 7,000 euro (non piú 5,000, come da precedente disciplina), “con riferimento alla totalitá dei committenti”, e a 2,000 euro, nei confronti “di ciascun singolo committente”. I due tetti di 2,000 e 5,000 sono rivalutati annualmente. Il tetto diventa di 3,000 euro complessivo per anno civile, rivalutati annualmente, per il lavoro accessorio prestato da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Il lavoro accessorio puó essere utilizzato anche in agricoltura, relativamente alle attivitá lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivitá agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di etá se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università. Il lavoro accessorio é inoltre utilizzabile per le attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

E´ possibile che anche un soggetto pubblico si serva di prestazioni svolte come lavoro accessorio, pur nel rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e stabilite dal patto di stabilitá interno, mentre é vietato il lavoro accessorio per l´esecuzione di appalti di opere e servizi, tranne in specifiche ipotesi individuate con decreto del ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali.

I compensi percepiti dal lavoratore impiegato in questa forma lavorativa sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Nel contempo, essi sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del prestatore di lavoro.

In questa sezione potete trovare gli articoli riguardanti il contratto di lavoro accessorio e occasionale e ulteriori approfondimenti sul contratto di lavoro accessorio e occasionale.

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