Contratto di intermediario

Post on 20 Settembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Consulenza legale per la redazione di contratti di intermediario d'affari

Ci sono molte figure simili al mediatore (figura tipica – artt. 1754-1765 c.c.) e al procacciatore (figura atipica a cui si applicano per analogia molte norme dell’agente e del rappresentante di commercio, disciplinato dagli artt. 1742-1753), che possono indurre un osservatore inesperto a male interpretare tali figure. Pare opportuno pertanto delineare brevemente i tratti caratteristici delle figure che possono essere più facilmente confuse con il mediatore ed il procacciatore.

  1. Mandato a vendere: dal mediatore va tenuto distinto il mandatario (che può essere con o senza rappresentanza, a titolo oneroso o gratuito) che riceve l’incarico da una sola parte (in relazione a tutti gli interessi del mandante ovvero a specifici poteri/beni), della quale solitamente tutela gli interessi ed è legittimato a pretendere il compenso. Il mediatore è invece “imparziale”, può pretendere la provvigione da entrambe le parti che mette in contatto e non deve sottostare alle clausole previste per il contratto di mandato, previste agli artt. 1704 ss. c.c. (es. obbligo di rispettare i limiti fissati nel contratto, di comunicare al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca/modificazione del mandato).
  2. Commissionario: è un mandatario senza rappresentanza (art. 1731 c.c.), che agisce cioè in nome proprio e per conto del committente, il cui ambito di attività è limitato alla compravendita. Se la provvigione non è stata determinata dalle parti nel contratto, si guarda agli usi; in mancanza, viene determinata dal giudice secondo equità. Al commissionario spetta altresì una commissione nell’ipotesi in cui il committente revochi l’ordine di concludere l’affare. Rientrano in tale categoria le attività di intermediazione nel collocamento e nella compravendita di titoli e valuta nonché nella raccolta e nel finanziamento poste in essere dalle aziende e istituti di credito, società finanziarie e di locazione finanziaria.
  3. Agenti e rappresentanti di commercio: l’agenzia è quel contratto con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.), eventualmente con il potere di rappresentanza per la conclusione dei contratti; nel secondo caso si parla di rappresentante di commercio.
  4. Subagenti: si tratta di soggetti incaricati dall’agente di commercio, con incarico analogo a quello ricevuto da quest’ultimo, di provvedere, a proprio rischio e spese, a promuovere contratti in una o più zone determinate. La figura è molto frequente nel settore assicurativo.
  5. Agenti di assicurazione: a tale tipologia di agenti si applica la disciplina del contratto di agenzia solo se non derogata dalla regolamentazione collettiva o dagli usi, e purché sia compatibile con l’attività assicurativa. Coloro che esercitano tale attività devono essere iscritti nell’apposito albo istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Sono esonerati dall’applicazione della ritenuta sia gli agenti in gestione libera, sia quelli di città operanti per le gestioni in economia di imprese pubbliche o private: in entrambi i casi le prestazioni sono rese “direttamente” alle imprese di assicurazione.
  6. Agenti librari: promuovono la vendita di libri e riviste per conto di case editrici, in una zona determinata, con eventuale esclusiva, e sono normalmente retribuiti a provvigione. Si tratta di imprenditori in proprio che solitamente stipulano con le case editrici contratti di compravendita o contratti estimatori, a differenza dei c.d. intermediari librari che si limitano ad acquistare libri da case editrici ad un prezzo inferiore a quello di copertina per poi rivenderli a terzi.
  7. Agente propagandista: svolge in una determinata zona un’attività di propaganda di alcuni prodotti (es. farmaceutici) presso determinati potenziali acquirenti (medici o farmacisti) ai quali rilascia, di solito, campioni di prova. Diversa è la figura del c.d. depositario farmaceutico, che stipula con la casa farmaceutica un mero contratto di deposito (art. 1766 c.c.) e che consegna a coloro che ne fanno richiesta (medici o farmacisti) un certo numero di prodotti medicinali.
  8. Agente teatrale e cinematografico: si occupano della conclusione di scritture nel settore dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo ed assumono la veste di agente dell’attore/cantante/artista quando percepiscono le provvigioni solo da parte di questi soggetti. Se invece ricevono le provvigioni sia dall’artista che dall’impresario vanno considerati mediatori.
  9. Broker di assicurazione: è un mediatore di assicurazione che mette in relazione imprese di assicurazione/riassicurazione (alle quali non è vincolato da rapporti di collaborazione/dipendenza) e soggetti che intendono provvedere alla copertura di rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.
  10. Agenti e concessionari di pubblicità: le agenzie di pubblicità “a servizio completo” prestano assistenza e consulenza nella progettazione e amministrazione di campagne pubblicitarie per conto di terzi. In tale ambito, gli agenti di pubblicità hanno una sorta di “mandato di consulenza”, percepiscono delle provvigioni dagli utenti pubblicitari (che gli commissionano la confezione del messaggio pubblicitario e la ricerca del mezzo di diffusione) e ricevono “sconti o storni d’agenzia” dai c.d. Mezzi pubblicitari (che mettono a disposizione dell’utenza spazi e tempi pubblicitari). Il concessionario dell’editore (o di pubblicità) è invece titolare di un’agenzia che procura normalmente servizi pubblicitari mediante l’acquisto dello spazio pubblicitario e la successiva rivendita dello stesso agli utenti.
  11. Agenzie di viaggio e turismo: si tratta di imprese che esercitano professionalmente attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, nonché assistenza e accoglienza dei turisti (L. n. 217/1983).
  12. Rivenditori autorizzati di documenti di viaggio: operano per conto di aziende pubbliche e private che esercitano l’attività di trasporto di persone, quali rivenditori di generi di monopolio, di giornali ecc.
  13. Soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche: quali gli agenti di noleggio film, nonché i soggetti che ricevono l’incarico di sfruttare economicamente l’opera cinematografica collocandola nei mercati esteri.
  14. Raccomandatari e mediatori marittimi: i primi (L. n. 135/1977) svolgono attività di raccomandazione di navi (es. assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, ricezione/consegna merci, svolgimento delle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti) e ad essi si applica la disciplina del contratto di agenzia (artt. 1742 ss. c.c.). Quanto ai secondi, per l’esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi, ed in quelli di trasporto marittimo di cose, è richiesta l’iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi tenuto presso ciascuna Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (L. n. 478/1968).
  15. Agenti aerei: sono sia gli agenti passeggeri sia gli agenti che, per conto delle compagnie di aeronavigazione, promuovono contratti relativi al trasporto di merci per via aerea, comprese le compagnie aeree e gli enti di aeroportuali abilitati a vendere biglietteria aerea.
  16. Agenti e commissionari di imprese petrolifere: le provvigioni percepite da questi soggetti sono esonerate dall’applicazione della ritenuta solo quando i precettori rendono le proprie prestazioni direttamente alle imprese petrolifere.
  17. Mediatori e rappresentanti di produttori agricoli, ittici e di allevamento: quando svolgono le attività previste all’art. 2135 c.c., la ritenuta d’acconto non si applica solo se si tratta di prestazioni rese esclusivamente nell’interesse dei produttori.
  18. Dealer – venditori porta a porta: raccolgono ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio o di svago. La vendita è regolata dalla L. n. 173/2005.

In questa sezione potete trovare gli articoli riguardanti il contratto di mediatore d’affari, gli aspetti contrattuali del contratto di mediatore d’affari, il contratto di procacciatore d’affari, aspetti contrattuali del contratto di procacciatore d’affari, il contratto di intermediario d’affari.

avv. Nicola Ferrante

Per avere informazioni sulla nostra consulenza per la redazione di contratti di intermediario d'affari vai a questa pagina o contatta lo studio alla mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al numero 328-9687469 o attraverso il modulo di contatto sottostante.

Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina dei contratti. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.

Contatto diretto

Contatto diretto

Scrivi la tua richiesta cercando di fornire più dettagli possibili

L'invio di questo modulo, implica il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

 

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy