Contratto di Consulenza Commerciale

Post on 22 Marzo 2013
by Avv. Nicola Ferrante

Assistenza per la redazione e gestione di contratti di consulenza

Il contratto di consulenza commerciale è un contratto stipulato tra un'impresa e un consulente, che nella maggior parte dei casi ha l'incarico di individuare o procacciare nuovi clienti per i prodotti o servizi dell’impresa committente, o di studiare nuove strategie commerciali per la vendita degli stessi prodotti o servizi.

Il contratto dovrà prevedere una prima fase di analisi e di definizione delle strategie e degli obiettivi dell'impresa committente. Segue poi la fase di attuazione delle strategie o di ricerca dei clienti, e un eventuale fase di correzione a seconda dei risultati raggiunti nel breve-medio periodo.

Il consulente si impegna a svolgere il suo lavoro tramite il suo personale e i suoi mezzi, anche se spesso questo tipo di contratto prevede un'interazione o un'assistenza con i mezzi e il personale dell'impresa committente. Potrà infatti essere previsto che il consulente entri a far parte, anche temporaneamente, della struttura organizzativa dell'impresa committente o assumere determinate cariche dirigenziali nell'ambito della stessa.

Solitamente il contratto di consulenza commerciale viene stipulato in esclusiva e il consulente non potrà assumere incarichi analoghi nell'interesse di altre società che svolgano attività in concorrenza o comunque incompatibili con l'attività del committente.

Il consulente dovrà garantire la massima riservatezza riguardo tutte le informazioni commerciali riguardanti la struttura, i prodotti, i clienti, il know how dell'impresa committente, informazioni che non potranno in alcun modo essere utilizzate anche successivamente alla conclusione del contratto di consulenza.

Il corrispettivo riconosciuto al consulente per la sua prestazione potrà corrispondere ad una cifra fissa prestabilito dal contratto o potrà essere commisurata in proporzione alle ore impiegate per lo svolgimento della consulenza. Il contratto potrà prevedere anche bonus sui risultati operativi di gestione raggiunti grazie la consulenza svolta.

Solitamente gli onorari del consulente sono da intendersi comprensivi di ogni spesa sostenuta dallo stesso per lo svolgimento del suo incarico, come ad esempio le spese per viaggi trasferte o le spese amministrative o burocratiche. Sarà comunque possibile prevedere nel contratto un rimborso di tale spese da parte dell'impresa committente, specialmente nel caso di servizi o trasferte richieste specificatamente dall'impresa stessa che siano da considerarsi eccedenti all'ordinaria prestazione del consulente.

Oltre a queste specificità, il contratto di consulenza commerciale segue le più generali regole del contratto di consulenza (o prestazione d'opera intellettuale) di cui agli artt. 2229 e seguenti cod. civ., in particolare:

  • il consulente (iscritto negli appositi albi/elenchi professionali) si impegna ad effettuare, senza vincolo di subordinazione, una prestazione di carattere prevalentemente intellettuale e personale nei confronti del cliente/committente, con autonomia e discrezionalità nell’esecuzione dei suoi compiti e beneficiando (salvo patti contrari) di un giusto compenso;
  • il contratto e il relativo incarico può essere conferito con qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà delle parti, ma nel caso in cui una di queste sia una pubblica amministrazione è prescritta la forma scritta a pena di nullità;
  • il contratto di consulenza è caratterizzato dall'impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente. Nell’esecuzione dell’opera il consulente dovrà pertanto eseguire personalmente l’incarico assunto, salva la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituiti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione;
  • quella del consulente è una obbligazione di mezzi, nel senso che il professionista si impegna a svolgere un’attività determinata con la diligenza e la perizia richieste nell’esercizio della relativa professione, nel rispetto delle regole e delle nozioni tecniche proprie della professione svolta, senza tuttavia garantire al committente il “risultato sperato”;
  • la responsabilità del consulente si configura allorché il suo inadempimento (cioè la violazione degli obblighi di diligenza e perizia) determini un danno certo ed effettivo, connesso ad un comportamento doloso o colposo a lui riconducibile; in ipotesi di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità del consulente è però limitata ai casi di dolo o colpa grave;
  • il cliente può sempre recedere dal contratto rimborsando al consulente le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta sino al momento del recesso; il consulente può recedere per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, e in tal caso ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi a seconda del risultato utile a favore del cliente;
  • fermo l’obbligo a carico del cliente di anticipare le spese occorrenti al compimento dell’opera e di corrispondere gli acconti dovuti secondo gli usi, il consulente può anche prestare gratuitamente la propria attività professionale, per i motivi più vari;
  • il trattamento dei dati personali dei clienti deve essere esercitato al fine dell’espletamento dell’incarico professionale e nei limiti del contratto;
  • il consulente non può ritenere le cose e i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti (in particolare del proprio diritto al compenso, ove previsto), secondo le leggi, e deve in ogni caso rispettare il segreto professionale nei riguardi dei suoi clienti e della sua opera.

In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di consulenza, sulla responsabilità del consulente,  sulle tipologie di contratto di consulenza e sul mandato nel contratto di consulenza, sulla consulenza tecnica e industrialeconsulenza tecnologica e multimedialeconsulenza commerciale e sul contratto d'opera.

avv. Nicola Ferrante

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