Contratto di Consulenza Tecnologica e Multimediale

Post on 22 Marzo 2013
by Avv. Nicola Ferrante

Assistenza per la redazione e gestione di contratti di consulenza

Il contratto di consulenza tecnologica e multimediale è il contratto stipulato tra un'impresa e un consulente tecnico specializzato in ambito tecnologico, incaricato di progettare, realizzare o pubblicare delle opere informatiche o multimediali.

Il contratto di consulenza tecnologica e multimediale dovrà indicare specificatamente le esigenze dell'impresa committente e il risultato pratico che si mira a raggiungere tramite le opere informatiche o multimediali (ad esempio lo scopo e l'applicazione pratica di un software che consulente dovrà realizzare). Lo stesso contratto potrà prevedere uno studio o un'analisi preliminare per verificare la fattibilità, sia economica che tecnica, di quanto commissionato.

Il consulente si impegna a realizzare quanto richiesto a sue spese e sotto la sua responsabilità, anche se il contratto può prevedere che vengano utilizzati beni e strutture dell'impresa committente. Inoltre il consulente sopporterà tutti i rischi e i costi relativi all'istallazione delle opere informatiche o multimediali.

In virtù del contratto stipulato tra le parti tutte le opere informatiche e multimediali realizzate da consulente diventeranno automaticamente di proprietà dell'impresa committente, al più tardi al momento della consegna delle stesse. Il committente sarà quindi titolare esclusivo di tutti diritti, compreso il diritto di modifiche di elaborazione, su tutto quanto realizzato in esecuzione del contratto di consulenza.

Solitamente, per l'opera svolta  il consulente riceve un corrispettivo fisso predeterminato dal contratto.

Oltre a queste specificità, il contratto di consulenza tecnologica e multimediale segue le più generali regole del contratto di consulenza (o prestazione d'opera intellettuale) di cui agli artt. 2229 e seguenti cod. civ., in particolare:

  • il consulente (iscritto negli appositi albi/elenchi professionali) si impegna ad effettuare, senza vincolo di subordinazione, una prestazione di carattere prevalentemente intellettuale e personale nei confronti del cliente/committente, con autonomia e discrezionalità nell’esecuzione dei suoi compiti e beneficiando (salvo patti contrari) di un giusto compenso;
  • il contratto e il relativo incarico può essere conferito con qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà delle parti, ma nel caso in cui una di queste sia una pubblica amministrazione è prescritta la forma scritta a pena di nullità;
  • il contratto di consulenza è caratterizzato dall'impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente. Nell’esecuzione dell’opera il consulente dovrà pertanto eseguire personalmente l’incarico assunto, salva la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituiti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione;
  • quella del consulente è una obbligazione di mezzi, nel senso che il professionista si impegna a svolgere un’attività determinata con la diligenza e la perizia richieste nell’esercizio della relativa professione, nel rispetto delle regole e delle nozioni tecniche proprie della professione svolta, senza tuttavia garantire al committente il “risultato sperato”;
  • la responsabilità del consulente si configura allorché il suo inadempimento (cioè la violazione degli obblighi di diligenza e perizia) determini un danno certo ed effettivo, connesso ad un comportamento doloso o colposo a lui riconducibile; in ipotesi di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità del consulente è però limitata ai casi di dolo o colpa grave;
  • il cliente può sempre recedere dal contratto rimborsando al consulente le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta sino al momento del recesso; il consulente può recedere per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, e in tal caso ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi a seconda del risultato utile a favore del cliente;
  • fermo l’obbligo a carico del cliente di anticipare le spese occorrenti al compimento dell’opera e di corrispondere gli acconti dovuti secondo gli usi, il consulente può anche prestare gratuitamente la propria attività professionale, per i motivi più vari;
  • il trattamento dei dati personali dei clienti deve essere esercitato al fine dell’espletamento dell’incarico professionale e nei limiti del contratto;
  • il consulente non può ritenere le cose e i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti (in particolare del proprio diritto al compenso, ove previsto), secondo le leggi, e deve in ogni caso rispettare il segreto professionale nei riguardi dei suoi clienti e della sua opera.

In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di consulenza, sulla responsabilità del consulente, sulletipologie di contratto di consulenza e sul mandato nel contratto di consulenza, sulla consulenza tecnica e industriale, consulenza tecnologica e multimedialeconsulenza commerciale e sul contratto d'opera.

avv. Nicola Ferrante

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