Contratto di Consulenza Tecnica e Industriale

Post on 22 Marzo 2013
by Avv. Nicola Ferrante

Assistenza per la redazione e gestione  di contratti di consulenza

Il contratto di consulenza tecnica o industriale riguarda l'affidamento di un incarico, da parte di una società o un'impresa, a un consulente solitamente specializzato in processi industriali e produttivi. La consulenza potrà quindi interessare la ricerca e l'applicazione di nuove soluzioni tecniche, processi produttivi, studio nuovi materiali o creazione di nuovi prodotti ecc.

Spesso in questo tipo di contratto il consulente si obbliga a mantenere segrete le ricerche e le applicazioni frutto del suo lavoro. Queste diverranno automaticamente di proprietà dell'impresa committente in virtù del contratto di consulenza stipulato tra le parti.

Le spese di ricerca saranno a carico del consulente, ma è frequente il caso in cui, per la realizzazione di nuovi materiali o prototipi, sia l'impresa committente sostenente sostenere le spese per beni che diventeranno di sua proprietà. Spesso il consulente si impegna anche a seguire la realizzazione pratica delle sue ricerche istruendo personale necessario presso la sede dell'azienda del committente o presentando alla clientela le nuove soluzioni tecniche o i nuovi prodotti.

Il corrispettivo pagato al consulente per la sua prestazione può essere una somma fissa, o essere proporzionale ai vantaggi economici che l'impresa committente realizza grazie la consulenza, o ancora corrispondere ad una percentuale sulla vendita di nuovi prodotti o soluzioni tecniche.

Frequentemente nel contratto di consulenza tecnica e industriale l’impresa committente si garantisce un diritto di prelazione per le nuove soluzioni tecniche o prodotti suscettibili di brevettazione che il consulente realizzi o applichi nell'ambito del mandato a lui conferito.

Oltre a queste specificità, il contratto di consulenza tecnica industriale segue le più generali regole del contratto di consulenza (o prestazione d'opera intellettuale) di cui agli artt. 2229 e seguenti cod. civ., in particolare:

  • il consulente (iscritto negli appositi albi/elenchi professionali) si impegna ad effettuare, senza vincolo di subordinazione, una prestazione di carattere prevalentemente intellettuale e personale nei confronti del cliente/committente, con autonomia e discrezionalità nell’esecuzione dei suoi compiti e beneficiando (salvo patti contrari) di un giusto compenso;
  • il contratto e il relativo incarico può essere conferito con qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà delle parti, ma nel caso in cui una di queste sia una pubblica amministrazione è prescritta la forma scritta a pena di nullità;
  • il contratto di consulenza è caratterizzato dall'impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente. Nell’esecuzione dell’opera il consulente dovrà pertanto eseguire personalmente l’incarico assunto, salva la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituiti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione;
  • quella del consulente è una obbligazione di mezzi, nel senso che il professionista si impegna a svolgere un’attività determinata con la diligenza e la perizia richieste nell’esercizio della relativa professione, nel rispetto delle regole e delle nozioni tecniche proprie della professione svolta, senza tuttavia garantire al committente il “risultato sperato”;
  • la responsabilità del consulente si configura allorché il suo inadempimento (cioè la violazione degli obblighi di diligenza e perizia) determini un danno certo ed effettivo, connesso ad un comportamento doloso o colposo a lui riconducibile; in ipotesi di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità del consulente è però limitata ai casi di dolo o colpa grave;
  • il cliente può sempre recedere dal contratto rimborsando al consulente le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta sino al momento del recesso; il consulente può recedere per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, e in tal caso ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi a seconda del risultato utile a favore del cliente;
  • fermo l’obbligo a carico del cliente di anticipare le spese occorrenti al compimento dell’opera e di corrispondere gli acconti dovuti secondo gli usi, il consulente può anche prestare gratuitamente la propria attività professionale, per i motivi più vari;
  • il trattamento dei dati personali dei clienti deve essere esercitato al fine dell’espletamento dell’incarico professionale e nei limiti del contratto;
  • il consulente non può ritenere le cose e i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti (in particolare del proprio diritto al compenso, ove previsto), secondo le leggi, e deve in ogni caso rispettare il segreto professionale nei riguardi dei suoi clienti e della sua opera.

In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di consulenza, sulla responsabilità del consulente, sulletipologie di contratto di consulenza e sul mandato nel contratto di consulenza, sulla consulenza tecnica e industrialeconsulenza tecnologica e multimedialeconsulenza commerciale e sul contratto d'opera.

avv. Nicola Ferrante

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