Il Contratto di Agenzia

Post on 20 Settembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Consulenza legale per la redazione di contratti di agenzia

Stipulando un contratto di agenzia (disciplinato agli artt. 1742 e seguenti del codice civile), una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per contro dell’altra e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. L’agente, nello svolgere il proprio compito in autonomia e assumendo il rischio della propria attività (il che lo fa escludere dal rapporto di lavoro subordinato), pone in essere un’attività imprenditoriale, che svolge sia nell’ambito della collocazione dei prodotti, che dell’erogazione dei servizi. Oggetto del contratto è l’attività finalizzata a promuovere (con attività di impulso e agevolazione) la conclusione di contratti. I contratti procurati dall’agente vengono direttamente stipulati dal preponente; se invece, oltre a promuovere la conclusione del contratto, provvede direttamente alla conclusione in nome e per conto del preponente, si ha la figura di rappresentante di commercio.

Gli agenti o i rappresentanti di commercio, devono essere iscritti in un apposito ruolo (Albo degli agenti e dei rappresentanti di commercio) presso le Camere di commercio (L. n. 204/1985); l’iscrizione è subordinata al possesso di determinati requisiti (titolo di studio, esperienze professionali, ecc.). Va precisato che chi opera come agente di commercio, è imprenditore commerciale, e deve pertanto essere iscritto al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2196 c.c. (ove non lo chiedesse l’agente, egli dovrebbe essere iscritto d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 c.c.).

Varie modifiche legislative hanno trasformato notevolmente la disciplina codicistica del contratto di agenzia; significativa è l’eliminazione della possibilità di vincolare l’agente ad un impegno quale quello previsto dalla clausola dello “star del credere” (con la quale l’agente, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, garantiva l’adempimento del terzo contraente, ed era chiamato a partecipare al rischio d’impresa - sopportando così le perdite subite dal preponente per l’ipotesi di inadempimento del terzo -).

La configurabilità di un rapporto di agenzia, secondo la previsione degli artt. 1742 e ss. c.c., non trova ostacolo nella circostanza che l’atto di conferimento dell’incarico non designi formalmente ed espressamente la zona nella quale l’incarico stesso deve essere espletato, qualora tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale in cui le parti operano al momento dell’instaurazione del rapporto; né alla mancata menzione del diritto di esclusiva in tale zona, dal momento che si tratta di un elemento non essenziale ma c.d. “naturale” del contratto di agenzia, da ritenersi sussistente salvo patto contrario.

Ci si potrebbe chiedere se sia possibile inserire quale zona per lo svolgimento dell’attività di promozione l’indicazione della rete Internet: questa infatti, viene avvertita dagli utenti come un nuovo “ambiente” in cui è possibile navigare, trasferendosi da un luogo all’altro del pianeta. Internet però, non è affatto un luogo fisico, bensì uno strumento di comunicazione, che, peraltro, rende spesso difficoltosa la collocazione geografica degli utenti. Tuttavia, la prassi contrattuale vede, con sempre maggiore frequenza, le parti indicare Internet al posto della “determinata zona geografica” che verrebbe richiesta dall’art. 1742 c.c..

Quanto alla stabilità dell’incarico, si tratta di un elemento fondamentale del contratto, previsto come necessario dagli accordi economici collettivi e ritenuto il vero discrimen che consente di differenziare l’agenzia dall’analogo negozio del procacciamento d’affari. L’agente realizza infatti una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente; il procacciatore d’affari si limita invece, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica (dipendente esclusivamente dalla sua iniziativa), a raccogliere le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.

Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d’affari possono applicarsi in via analogica solo quelle disposizioni relative al contratto di agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (come le provvigioni), rimanendo escluse, ad esempio, quelle sull’indennità di mancato preavviso, sull’indennità suppletiva di clientela e sull’indennità di cessazione del rapporto.

Non è prevista una forma particolare per la stipulazione del contratto di agenzia, che può concludersi anche verbalmente. Il contratto in commento deve però essere provato per iscritto, e ciascuna delle parti ha il diritto irrinunciabile ad avere una copia dell’accordo (ex art. 1742 c.c.), e precisamente di un documento sottoscritto dall’altra parte che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato, ma si trasforma in rapporto a tempo indeterminato se continua ad essere eseguito dalle parti dopo la scadenza del termine; oppure a tempo indeterminato, ma con facoltà di recesso con preavviso.

Per tutti gli affari conclusi durante la vigenza del contratto, l’agente ha diritto alla provvigione qualora l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. L’agente che pretende il pagamento di determinate provvigioni è tenuto a fornire la prova che il contratto è andato a buon fine oppure che la mancata esecuzione è dipesa da causa imputabile al preponente. Sulla base di quanto disposto dagli artt. 1748 e 1749 c.c., il diritto dell’agente alla provvigione per gli affari che non abbiano avuto esecuzione per causa imputabile al preponente, presuppone l’effettiva conclusione del contratto e, pertanto, non sussiste nel caso di affari per i quali vi sia la sola proposta dell’agente non seguita da accettazione del preponente medesimo, il quale, nell’esercizio della libertà d’impresa, non è vincolato dall’attività dell’agente e può legittimamente rifiutarne le proposte, salvo che tale rifiuto sia pregiudizievole e sistematico.

Quanto alle più specifiche e comuni clausole contrattuali, è stato rilevato che in un contratto di agenzia è valida la pattuizione di una clausola risolutiva espressa (cioè di quella pattuizione mediante la quale si prevede che la mancata esecuzione di una specifica obbligazione secondo le convenute modalità cagiona la risoluzione del contratto), in particolare in caso di mancato raggiungimento da parte dell’agente di un obbiettivo di vendita minimo prestabilito (Trib. Torino, 15.11.2005).

Altri problemi pone la “clausola di rivalsa”, che - ai sensi dell’art. 37 dell’Accordo Nazionale Agenti del 16 settembre 1981 - riconosce al preponente di ottenere dall’agente subentrante il rimborso di quanto versato a titolo di indennità all’agente cessato o ai suoi eredi. Secondo la Corte di Cassazione, l’operatività di tale clausola presuppone la continuità fra la gestione del nuovo agente e quella dell’agente sostituito, secondo un accertamento riservato al giudice di merito e insindacabile in Cassazione se sorretto da adeguata motivazione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 9.12.2003, n. 18796).

Va precisato che le controversie attinenti al contratto di agenzia rientrano nella competenza del giudice del lavoro solo se l’attività continuativa e coordinata sia svolta, quanto meno in misura prevalente, personalmente dall’agente; tale situazione non ricorre quando la qualità di agente è assunta da una società (di capitali o di persone), poiché la società costituisce un autonomo centro di imputazione che si pone tra socio e preponente (cfr. Cass. civ. sez. lav., 13.07.2001, n. 9547, e Cass. civ. sez. lav., 21.01.1995, n. 693) pertanto in tal caso si perde il carattere della personalità nei confronti di quest’ultimo. Non rientra poi nella competenza del giudice del lavoro (art. 409 c.p.c.) la controversia relativa alla domanda di risarcimento danni proposta dall’impresa preponente nei confronti dell’agente, fondata sull’illecito extracontrattuale per violazione del disposto dell’art. 2598 c.c. realizzata dall’agente dopo la cessazione del rapporto contrattuale, con una attività comportante lo sviamento della clientela (cfr. Cass. civ. sez. lav., 26.05.1992, n. 6279).

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