Riforma Fornero e Lavoro Autonomo

Post on 22 Settembre 2012
by Avv. Nicola Ferrante
in blog
La Riforma Fornero prevede anche una significativa limitazione dell’utilizzo improprio della partita IVA. Si stabilisce infatti che le prestazioni lavorative a partita IVA devono essere considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria fornita dal committente, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata media complessivamente superiore a 8 mesi nell’anno solare;
b) che il corrispettivo percepito costituisca più dell’80% dei corrispettivi maturati dal collaboratore nell’anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente.
Ipotizziamo che Luca Rossi (collaboratore) sia un bravo podologo (con tanto di laurea); la Sanitaria Delta (committente) è interessata alle prestazioni di Luca, ma non ha interesse ad assumerlo come dipendente. Va detto che:
- nell’ultimo anno, con la sola eccezione del mese di agosto, Luca si è recato tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) nella sede della Sanitaria Delta dalle 8.00 alle 17.00;
- Luca svolge la sua attività anche a domicilio da qualche paziente privato, ma i numeri parlano chiaro: nell’ultimo anno Luca ha fatturato 40 000 euro, di cui 36 000 euro alla Sanitaria Delta (che rappresenta quindi il 90% del suo giro d’affari);
- nei locali della Sanitaria Delta, Luca ha a disposizione una stanzetta con i “ferri del mestiere” che utilizza solo lui.
Nell’esempio si verificano tutte e tre le condizioni previste dalla riforma, per cui Luca ha diritto a vedersi riconoscere il carattere continuativo e di natura subordinata (e non autonomo e occasionale) della sua collaborazione. In conseguenza di ciò, Luca può chiudere la partita IVA e farsi assumere come dipendente a tempo indeterminato presso la Sanitaria Delta.

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