A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Con l’art. 1, commi 23-26, la Riforma Fornero ha modificato la Legge Biagi avvicinando – ancora di più – il contratto a progetto al lavoro subordinato, quantomeno per le tutele che allo stesso sono riconosciute, e rendendo più rigide le modalità di esecuzione della prestazione.
Viene eliminato il “programma di lavoro o fase di esso”. Pertanto, dal 18 luglio 2012 in avanti, tutte le nuove co. co. pro. dovranno essere collegate solo ed esclusivamentead uno specifico progetto, dettagliato in ogni minimo punto, e determinato nella durata; non si può collegare il progetto all’ordinaria attività aziendale, né le mansioni affidate al collaboratore possono essere ripetitive o di mera esecuzione: tale scelta è dovuta al fatto che, a buon ragione, si ritiene il lavoro a progetto (poiché autonomo) frutto del contributo intellettuale e professionale del collaboratore, ed una mera attività esecutiva sarebbe indice di subordinazione.
Fonte: il Sole 24 Ore
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