Contratto di rete per professionisti

Post by Avv. Nicola Ferrante
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on 22 Settembre 2012

Pensato principalmente per le Pmi che vogliano affrontare le sfide dell’attuale mercato con nuove formule aggregative senza tuttavia rinunciare alla propria autonomia e specificità, l’istituto della rete è al contempo ed in prospettiva – visti i dati Unioncamere 2011- particolarmente “appetibile” per i professionisti legali e fiscali.

Per i grandi Studi specializzati nella consulenza globale alle aziende, la nuova fattispecie giuridica introdotta nel nostro ordinamento nel 2009 apre infatti una nuova area di practice (integrativa degli altri servizi offerti nell’attività stragiudiziale) destinata nel lungo periodo ad accrescere il proprio peso.

Per i piccoli Studi, data la recente introduzione dell’istituto, è certamente l’occasione per costruire fin da subito un proprio expertice specifico. E tentare di ritagliarsi una propria nicchia per “primeggiare” in mercato di riferimento altamente competitivo.

È un tipico contratto di aggregazione tra imprese con comunione di scopo, che permette ai partecipanti di rete di collaborare mantenendo la propria autonomia e specificità senza realizzare un nuovo soggetto di diritto  o una nuova e distinta attività d’impresa. Consente ampie formule ed aggregazioni: può infatti essere sottoscritto da imprese di qualsiasi numero (ne bastano 2), natura (di produzione di beni o servizi, di distribuzione), dimensione (grandi, medie, piccole) e tipo (Spa, Srl, società di persone, cooperative, ditte individuali, imprese no profit, fondazioni). Richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e contenutisticamente deve contenere il “programma di rete” con l’enunciazione dei diritti/obblighi dei partecipanti e delle modalità di realizzazione del progetto comune.

Fonte: Sole24ore

Contratti a Termine

Post by Avv. Nicola Ferrante
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on 22 Settembre 2012

Sul contratto a termine il Ministero del Lavoro segnala che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine al contratto non saranno necessarie per l’instaurazione del primo contratto e purché lo stesso non superi i 12 mesi.

Sulla base di tale affermazione la circolare ministeriale sottolinea che deve effettivamente trattarsi del primo rapporto di lavoro subordinato instaurato, indipendentemente dalle mansioni assegnate al lavoratore. Pertanto, un precedente rapporto di lavoro, tanto a tempo determinato, quanto a tempo indeterminato, comporta la necessità di indicare la causale nel nuovo contratto a termine.

Il Ministero ha chiarito che i 12 mesi di esenzione dalle ragioni di carattere tecnico, oltre a non essere prorogabili, sono da considerarsi come termine massimo di durata e non una franchigia che permetterebbe di frazionare, sempre nel limite dei 12 mesi, più periodi lavorativi. Infine, dopo aver definito come alternativa alle ragioni del primo rapporto l’ipotesi riguardante l’estensione dell’esonero dalla causale giustificativa al 6% dei rapporti sul totale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva, il Ministero sottolinea altresì l’esigenza che i relativi accordi siano siglati in sede aziendale o territoriale solo su delega dei livelli superiori, negando l’operatività dei contratti collettivi di prossimità.

Per il limite massimo di durata di 36 mesi, invece, si dovrà tenere conto anche dei periodi di lavoro svolti presso il medesimo datore di lavoro e per mansioni equivalenti in forza di un contratto di somministrazione, stipulato, tuttavia, dopo l'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (18 luglio 2012).

Fonte: consulentielavoro.it

Contratto a Progetto o Lavoro Subordinato ?

Post by Avv. Nicola Ferrante
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on 29 Agosto 2012

La Corte di Cassazione, impegnata nella difficile ricerca della linea di confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, ha stabilito che si ravvisa il lavoro subordinato se il lavoratore a progetto è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. In sostanza, i giudici, con la sentenza 6643 depositata il 2 maggio, hanno affermato che, perché si realizzi lavoro subordinato, in luogo del lavoro a progetto, il datore di lavoro deve impartire specifici ordini, oltre che esercitare un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative.

Fonte: Il sole 24 ore

Lavoro a Progetto nella Riforma Fornero

Post by Avv. Nicola Ferrante
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on 29 Agosto 2012

Il restyling della riforma Fornero sul lavoro autonomo tocca anche i contratti di lavoro a progetto: i committenti che usano queste forme di collaborazione devono rispettare le nuove regole, per non incorrere nella conversione del rapporto in lavoro subordinato. Con effetto sulle collaborazioni instaurate dal 18 luglio, la legge 92/2012 ridisegna la fattispecie contrattuale del lavoro a progetto, con tre interventi principali: la definizione specifica di progetto, l'istituzione del «compenso minimo» e la regolazione delle ipotesi di recesso.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Riforma delle Professioni

Post by Avv. Nicola Ferrante
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on 23 Agosto 2012

In attuazione delle previsioni del decreto-legge n. 138 del 2011 il Governo ha emanato il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ovvero il regolamento riguardante la riforma delle professioni. Il regolamento riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve le specificità di quelle sanitarie.

Il D.P.R., in particolare:

  • contiene misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio (quest'ultimo potrà avere una durata massima di 18 mesi) e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza;
  • prevede l'obbligatorietà della formazione continua permanente, la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
  • stabilisce l'obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente;
  • affida la funzione disciplinare a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti;
  • autorizza la pubblicità informativa con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati;
  • detta disposizioni specifiche per la professione forense e la professione notarile.

Le disposizioni del regolamento in materia disciplinare non si applicano alle professioni sanitarie (come già previsto dal decreto-legge), alla professione notarile nonchè alle funzioni disciplinari svolte dai consigli nazionali di professioni istituite prima dell’entrata in vigore della Costituzione. In relazione a tali professioni, infatti, gli organi disciplinari di ultima istanza sono stati definiti dalla Corte costituzionale come aventi “natura giurisdizionale” e risultano pertanto garantiti nella loro struttura e nelle loro funzioni da una riserva assoluta di legge. Le nuove norme disciplinari sono, quindi, riferite ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa (come, ad esempio, nel caso dei commercialisti ed esperti contabili).

Con l'entrata in vigore del regolamento (15 agosto 2012)  - e comunque a decorrere dal 13 agosto 2012 - sono abrogate tutte le norme incompatibili con i principi contenuti nel D.L. 138. Successivamente, il Governo - entro il 31 dicembre 2012 - dovrà raccogliere in un testo unico le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate.

Di seguito il testo della riforma:

D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

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