A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Come precedentemente spiegato, i beneficiari di lavoro accessorio acquistano i voucher (uno o piú carnet di buoni orari) attraverso modalitá telematiche o presso le rivendite autorizzate (Inps e agenzie per il lavoro), e li consegnano al lavoratore per il pagamento delle prestazioni. Il lavoratore, a sua volta, si reca presso l´ente cessionario del servizio ed ottiene il pagamento.
I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalitá telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo della prestazione in riferimento ad un arco di tempo non superiore ai 30 giorni.
Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.
L´Inps pertanto provvede al pagamento, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che presenta i voucher, ed effettua per suo conto il versamento alla gestione separata (ex art. 2, c. 26, l. n. 335/1995) presso l´Inps stesso, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all´Inail, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l´importo autorizzato dal decreto ministeriale a titolo di rimborso spese.
Il valore nominale dei buoni é oggi stabilito in 10 euro in attesa di un decreto del ministero del lavoro e politiche sociali, che ne fisserà l´ammontare. Nel settore agricolo é pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piú rappresentative sul piano nazionale.
E´ d´altronde importante considerare che la Circolare min. Lav. n. 4/2013 specifica due aspetti di rilievo: innanzitutto non e´ possibile remunerare, con un solo voucher, prestazioni relative a piú ore. Inoltre, é possibile remunerare la prestazione di lavoro anche per un valore superiore al singolo voucher, riconoscendo piú voucher per un ogni ora di lavoro. Per maggiori informazioni sulla determinazione del pagamento si veda la Circolare Inps del 29 marzo 2013, n. 49.
Il compenso del prestatore di lavoro accessorio non incide su un suo eventuale stato di disoccupazione o inoccupazione. Tale compenso é esente da qualsiasi imposizione fiscale. Inoltre, nel momento in cui il buono/voucher viene riscosso dal lavoratore, il concessionario é tenuto a versare i relativi contributi previdenziali all´Inps, e all´Inail ai fini assicurativi contro gli infortuni del lavoro.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, puó stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni.
Sulla natura del lavoro accessorio e occasionale la dottrina si divide: per alcuni studiosi tale lavoro si avvicinerebbe alle collaborazioni coordinate continuative fondamentalmente per due motivi: (i) perché il pagamento dei contributi viene effettuato alla gestione separata Inps; (ii) perché la disciplina fa riferimento al termine “beneficiario” e non “datore di lavoro”.
Deporrebbe in senso contrario il fatto che sia giá presente un (ulteriore) fattispecie di lavoro occasionale, “regolata per differenza proprio rispetto al lavoro a progetto” (D. Gottardi, F. Guariello, Manuale di Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2013, p. 81-82). A quest'ultimo proposito il d.gls. n. 276/2003 menzionava le prestazioni occasionali di carattere autonomo come “i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell´anno solare, nell´ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiori a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5,000 euro”. In caso contrario, la disciplina applicabile era quella del lavoro a progetto.
Nell´attuale quadro il lavoro accessorio e occasionale subisce delle modifiche di rilievo, come l´innalzamento del limite complessivo dei compensi percepibili, che diventa di 7,000 euro, mantenendo il limite, per ciascun singolo committente, di 2,000 euro. Viene inoltre introdotto un limite differente, 3,000 euro, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Questa novitá dev´essere considerata in relazione al superamento del contratto a progetto. Con questo intervento normativo il Governo intende ricomprendere il maggior numero di collaborazioni a progetto nell´alveo del contratto a tutele crescenti, mentre per tutte le collaborazioni inferiori ai 7,000 euro (di cui 2,000 per ciascun committente), si fará ricorso, a parere di parte della dottrina, ad un massiccio utilizzo del lavoro accessorio, nonché un ritorno alle collaborazioni coordinate continuative, che non sarebbero abolite secondo quanto stabilito dal decreto (in tal senso P. G. Alleva; sui possibili sviluppi M. Leonardi).
In questa sezione potete trovare gli articoli riguardanti il contratto di lavoro accessorio e occasionale e ulteriori approfondimenti sul contratto di lavoro accessorio e occasionale.
Per informazioni sulla nostra consulenza legale in tema di diritto del lavoro e contratti di lavoro vi invitiamo a visitare questa pagina, o contattare lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite il modulo di contatto sottostante.
Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina dei contratti di lavoro. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.
Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy