A Cura dello Studio Legale Ferrante e Associati
Si assiste ad una tendenza all'estensione dell'ambito di applicazione dell´apprendistato in quanto gli ultimi due tipi di apprendistato (professionalizzante ed alto) sono utilizzabili anche dalla pubblica amministrazione (S. Fagnoni, P. A. Varesi, Interventi apprendistato: il nuovo quadro normativo dopo il Testo Unico ed i più recenti interventi legislativi, Diritto delle Relazioni Industriali, fasc.1, 2015, p. 155 ss.).
Seconda tipologia:
Il contratto di apprendistato professionalizzante (si v. art. 44, d.lgs. n. 81/2015) può essere stipulato in tutti i settori di attività, pubblici o privati. Tale contratto mira al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato già dai 17 anni di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005. La qualificazione professionale da raggiungere è stabilita dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento illustrati dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, in relazione alla qualificazione professionale da raggiungere. In alcuni accordi le parti sociali hanno stabilito, quale durata della formazione professionalizzante per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche sotto la diretta responsabilità dell'impresa, un tetto minimo di 80 ore annue (S. Fagnoni, P. A. Varesi, cit.).
La legge stabilisce la durata massima del contratto, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, e' integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, comprese di sedi e calendario delle attività, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
Il piano di formazione individuale é per questo tipo di apprendistato predisposto dal datore di lavoro, mentre nel caso del primo e terzo tipo, il piano é “frutto principalmente dell'attività delle istituzioni formative, quale aspetto rientrante nella definizione della struttura dei percorsi, dei contenuti e degli esiti, tematiche su cui le istituzioni formative stesse rivestono” (S. Fagnoni, P. A. Varesi, cit.).
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche servendosi delle sedi della bilateralità, i percorsi per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
I sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, nel caso in cui l´attività dell´impresa sia caratterizzata da cicli stagionali.
Terza tipologia:
Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45 d.lgs. n. 81/2015) può essere stipulato in tutti i settori di attività, pubblici o privati, allo scopo di conseguire un titolo di studio universitario e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni comportanti iscrizione ai relativi ordini.
Varie Regioni, come il Veneto, la Lombardia, il Piemonte e l´Emilia Romagna, hanno recentemente stipulato specifici accordi con le parti sociali e le università allo scopo di disciplinare e promuovere la diffusione di tale tipologia di apprendistato (S. Fagnoni, P. A. Varesi, cit.).
Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca può essere stipulato tra datori e soggetti di età tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Allo scopo di stipulare questo tipo di contratto di apprendistato, il datore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca; tale protocollo stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell´art. 16 del decreto legislativo n. 226/2005 (si v. 46, c. 1, d.lgs. n. 81/2015). Il menzionato protocollo stabilisce, inoltre, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'art. 46, c. 1, d.lgs. n. 81/2015. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.
Come per il primo tipo di apprendistato, le ore di formazione svolte nella istituzione formativa non costituiscono obbligo retributivo a carico del datore di lavoro. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
La regolamentazione e la durata del periodo di questo tipo di apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
In assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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