Prima Tipologia di Apprendistato

Post on 05 Ottobre 2016
by Avv. Nicola Ferrante

Il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ripropone la tripartizione, rispetto alle tipologie di apprendistato, presenti nel testo unico del 2011 – D.lgs. n. 167/2011, e giá introdotte dal D.lgs. n. 276/2003.
Per quanto riguarda il primo tipo di apprendistato, attraverso questo contratto l´apprendista ha la possibilità di fare un percorso che lo porta ad ottenere una qualifica professionale – quella che si ottiene dopo un percorso triennale di formazione professionale triennale – oppure un diploma professionale - “che si acquisisce in uscita dai percorsi triennali della formazione professionale regionale” (S. Fagnoni, P.A.Varesi, Apprendistato: il nuovo quadro normativo dopo il testo unico ed i piú recenti interventi legislativi, Diritto delle Relazioni Industriali, fasc.1, 2015, p. 155 ss.).
Questo tipo di apprendistato puó essere stipulato in tutti i settori di attività, tra datori di lavoro e giovani che hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al compimento dei 25.
La durata massima di questo contratto non puó essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale: ció dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire.
L´aspetto principale di tale tipo di apprendistato é che esso coniuga la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. I profili formativi devono essere stabiliti sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46. La regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli standard formativi stabiliti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell´istruzione e della ricerca e del Ministro dell´economica e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.
In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore é rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
Per quanto concerne le qualificazioni contenute nel Repertorio che stabilisce gli standard richiesti (art. 8 del Decr. Legs. n. 13, 2013), i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati: (i) nel caso in cui i giovani qualificati e diplomati abbiano concluso positivamente i percorsi intrapresi per l´ottenimento di qualifiche e diplomi professionali di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica, allo scopo di consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo; (ii) nel caso in cui l´apprendista, al termine dei percorsi menzionati, non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Nel caso di giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, è possibile stipulare un contratto di apprendistato inferiore a quattro anni per l´acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore e utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
E´inoltre possibile stipulare contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato di primo tipo – qui considerato -, é richiesto sia sottoscritto un protocollo tra datore e istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. Tale protocollo deve stabilire in particolare il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.
Per quanto concerne i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto in apprendistato, il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome, tali elementi sono stabiliti, come già accennato, in apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (si v. art. 46, c. 1, d.lgs. n. 81/2015, “Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze”).
Esistono inoltre dei limiti per quanto riguarda la formazione esterna all´azienda, la quale è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
Il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere una retribuzione per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa esterna all´azienda, mentre é tenuto a corrispondere una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta per quanto concerne le ore di formazione a carico del datore di lavoro, fatto salvo quanto eventualmente diversamente previsto dai contratti collettivi che, nel caso di sistema di alternanza scuola-lavoro definito da Regioni e da Province Autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
Varesi e Fagnoni ricordano che per quanto riguarda il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il legislatore nel 2014 “ha previsto «in considerazione della componente formativa», che al lavoratore sia riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle «ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del monte ore complessivo», ferma restando l'autonomia della contrattazione collettiva. Quindi i contratti collettivi nel determinare la retribuzione dell'apprendista potranno tener conto, oltre alle ore di lavoro effettivamente prestate, delle ore di formazione, in misura non inferiore al 35% del monte ore complessivo” (S. Fagnoni, P. A. Varesi, Interventi apprendistato: il nuovo quadro normativo dopo il Testo Unico ed i più recenti interventi legislativi, Diritto delle Relazioni Industriali, fasc.1, 2015, p.. 155 ss.).

In questa sezione potete leggere gli articoli relativi al contratto di apprendistato, alla disciplina del contratto di apprendistato, alle tipologie di contratto di apprendistato, alle altre tipologie di contratto di apprendistato.

Per informazioni sulla nostra consulenza legale in tema di diritto del lavoro e contratti di lavoro vi invitiamo a visitare questa pagina, o contattare lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite il modulo di contatto sottostante.
Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina dei contratti di lavoro. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.

Contatto diretto

Contatto diretto

Scrivi la tua richiesta cercando di fornire più dettagli possibili

L'invio di questo modulo, implica il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

 

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy