Il Contratto di Lavoro a Termine

Post on 29 Dicembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. D’altra parte il nostro ordinamento permette la stipulazione del contratto a termine o a tempo determinato. Questa forma di contratto ha subito, soprattutto negli ultimi anni, molte modifiche nella propria disciplina.

Per poter stipulare un contratto era a termine necessario, in passato, attenersi a dei casi specifici previsti dalla legge secondo un’elencazione tassativa (l. n. 230/’62). Successivamente tali ipotesi sono andate ad allargarsi, anche mediante l’intervento della contrattazione collettiva (l. n. 56/’87). Ad oggi possiamo dire che è intervenuta una liberalizzazione di tale contratto, nel senso che non sono più richieste né ipotesi specifiche né causali per la sua stipulazione (d.lgs. 368/2001, di attuazione della direttiva europea 1999/70; introduzione del c.d. “causalone” mediante d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008; apertura alle ipotesi a-causali con la l. n. 92/2012; completa apertura con l. n. 78/2014; conferma di apertura dal D.lgs. n. 81/2015).

In particolare, dal 2014 col c.d. decreto Poletti (D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78) – e cosí anche in forza del D.lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto a tempo determinato con un unico limite: il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Il limite del 20 per cento può essere derogato dai contratti collettivi (il D.gls. del toglie la specificazione di contratti collettivi “nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi”, ampliando pertanto la possibilitá di deroga). La violazione del predetto limite, senza che sia intervenuta una deroga, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative senza che il contratto possa trasformarsi in tempo indeterminato.

Il termine può essere inserito in un contratto fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

E’ inoltre il caso di ricordare che il contratto a termine deve avere una durata complessiva massima di 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe. E´comunque possibile stipulare un ulteriore contatto a termine, per una durata massima di 12 mesi, presso a Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio. Nel caso di mancato rispetto della procedura, nonché di superamento del limite, il contratto si trasforma in tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Come meglio spiegheremo, in tal modo il D.lgs. n. 81/2015 elimina la procedura sindacale prevista dalla precedente normativa.

L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto, altrimenti l´apposizione del termine é priva di effetto.

Il datore di lavoro deve consegnare copia dell'atto scritto al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. Non è richiesto l’atto scritto solo quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

Esistono dei casi in cui il contratto a termine non può essere stipulato, ossia: 1) per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 2) nel caso in cui, nei sei mesi precedenti, l’azienda abbia proceduto a licenziare lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo talune ipotesi specifiche; 3) nelle aziende ove sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; (4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Nel caso di violazione di tali divieti, in contratto si trasforma in tempo indeterminato.

Il lavoratore che abbia già prestato lavoro a termine presso un datore di lavoro ha un diritto di precedenza – alle condizioni stabilite dalla legge - nelle assunzioni a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni già espletate.

Il contratto a termine può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, (viene tolto il precedente riferimento normativo “a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato”). Qualora il numero di proroghe superi il numero ammesso, il contratto si trasforma in tempo indeterminato a partire dalla sesta proroga.

Al di fuori del caso della proroga, che di fatto si riferisce allo stesso contratto di lavoro, è possibile stipulare più contratti a termine con lo stesso lavoratore. Dalla scadenza alla nuova assunzione è però necessario rispettare dei termini per non incorrere nella trasformazione del contratto in tempo indeterminato.

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato continua dopo la scadenza del termine, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto. Se la continuazione del contratto dopo la scadenza del termine prosegue oltre un periodo di tempo stabilito dalla legge, il contratto si considera a tempo indeterminato.

In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di lavoro a termine, sui limiti alla stipulazione del contratto, sulla disciplina del contratto di lavoro a termine e su specifiche caratteristiche del contratto.

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